Cassazione Penale, Sentenza n. 21812/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che rigettava l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di truffa ex art. 640 c.p. (pena: 6 mesi di reclusione e euro 51 di multa, sospensione condizionale subordinata al pagamento di euro 1.349 alla persona offesa). Il ricorrente deduceva: (i) manifesta illogicità e travisamento degli atti in relazione alla comunicazione di rinuncia al mandato del difensore precedente, sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato; (ii) inosservanza delle norme processuali (artt. 175, 179, 420-bis, 604 comma 5-bis c.p.p.) per aver ritenuto valida la dichiarazione di assenza sulla base di mere presunzioni e per mancata motivazione rispetto alle doglianze tese a dimostrare l'incolpevole o negligente mancata partecipazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dagli atti emergano elementi oggettivi (elezione di domicilio per le notifiche, ricezione dell'avviso di conclusione indagini, notifica del decreto di citazione a giudizio perfezionata per compiuta giacenza il 25/03/2020, comunicazione verbale e successiva raccomandata di rinuncia del difensore fiduciario, mancata nomina di nuovo difensore e partecipazione alle udienze solo del difensore d'ufficio) che legittimano la conclusione che l'imputato si sia colpevolmente sottratto al processo. Ne consegue che non è stato superato il criterio legale dell'art. 420-bis comma 2 c.p.p. che legittima a procedere in assenza dell'imputato; la rinuncia del difensore non prova di per sé l'inesistenza della conoscenza del processo. Pertanto il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di truffa, che costituiva il capo di imputazione per cui Bonotto era stato condannato; la sentenza non discuteva la qualificazione del fatto ma la legittimità della prosecuzione in assenza.
art. 420-bis cod. proc. pen. (comma 2)
La Corte ha richiamato il criterio che legittima a procedere in assenza dell'imputato quando ricorrano determinate condizioni e non sia dimostrata l'assenza giustificata; gli elementi di notifica e di comunicazione al domicilio eletto legittimano la presunzione che l'imputato fosse informato e si sia sottratto volontariamente.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che, nelle ipotesi previste dall'art. 420-bis, non era necessaria la notifica effettuata dalla polizia giudiziaria; in sostanza la Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite fossero sufficienti.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiama la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (ricevuta dall'imputato a mani proprie) quale elemento probatorio della conoscenza del procedimento.
art. 175 cod. proc. pen.
Menziionato dalla difesa nella prospettazione di nullità delle notifiche o delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi formali tali da privare di efficacia le notifiche eseguite al domicilio eletto.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di notifica; la Corte ha ritenuto rispettate le regole di notifica al domiciliatario e la procedura per compiuta giacenza.
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
Norma processuale evocata nella doglianza sulla mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la prova degli elementi ostativi alla procedura d'assenza non fosse stata fornita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- La mera rinuncia del difensore non prova di per sé la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato: bisogna valutare complessivamente le notifiche, il domicilio eletto e le comunicazioni ricevute.
- Quando l'imputato ha eletto domicilio e le notifiche sono perfezionate (anche per compiuta giacenza), sussiste una forte presunzione che fosse informato; spetta all'imputato fornire elementi specifici e concreti per far cadere tale presunzione.
- Per contrastare la legittima prosecuzione in assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. occorre documentare l'impossibilità obiettiva di ricevere gli atti o fatti che rendono inefficaci le notifiche (es. trasferimento non comunicato, impossibilità di ritiro, assenza protratta dimostrabile).
- La valutazione giudiziale circa la colpevolezza della sottrazione al processo è ancorata agli elementi oggettivi degli atti di notifica e alle comunicazioni intercorrenti; argomentazioni generiche o mere allegazioni non sono sufficienti in cassazione.
- In caso di rinuncia del difensore è consigliabile che l'imputato nomini tempestivamente un nuovo difensore e, se necessario, documenti tempestivamente difficoltà oggettive di ricezione degli atti per evitare conseguenze processuali e la dichiarazione di inammissibilità.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in casi di ricorso temerario o infondato, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; dunque valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso prima della sua proposizione.
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