Ordinanza n. 1546/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/25 dell'anno 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il Verbale della Commissione esaminatrice n. 86 e relativa Scheda di valutazione del 04.03.2025 relativo alla candidata -OMISSIS-, nata a Roma il -OMISSIS-; 4) il Verbale di riesame della Commissione esaminatrice n. 93 e relativa Scheda di valutazione di riesame del 24.3.2025 relativo alla candidata -OMISSIS-, nata a Roma il -OMISSIS-; 5) il decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il Decreto di rideterminazione della Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) l’aggiornamento della tabella A del decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024, nella parte in cui non prevede espressamente criteri di valutazione differenziati per i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato; 8) il decreto di assegnazione sedi del 20° Corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 09.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 103 del 29 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi - I Divisione - n. 333CON/ prot. n. 0017698 del 30.05.2025 che in esecuzione dei decreti presidenziali del T.a.r. Lazio n. 2805/2025 (-OMISSIS-), n. 2806/2025 (-OMISSIS-), n. 2807/2025 (-OMISSIS-), n. 2808/2025 (-OMISSIS-) e n. 2809/2025 (-OMISSIS-), ha confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 12.12.2025, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) il verbale n. 105 del 24 settembre 2025 - trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo - della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dei titoli informatici posseduti dalla ricorrente; 2) il decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente; nonché contro i provvedimenti impugnati nel ricorso principale e con i primi motivi aggiunti; quanto ai motivi aggiunti del 10.02.2026, per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il verbale n. 107 del 15 dicembre 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dei titoli informatici posseduti dalla ricorrente; 2) la nota di trasmissione del Ministero dell'Interno del 15 dicembre 2025 prot. n. 333CON/0042658, con cui è stato trasmesso il verbale n. 107; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi i verbali di valutazione e riesame dei titoli, il mancato riconoscimento dei titoli informatici e il decreto di assegnazione delle sedi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, i verbali della Commissione esaminatrice e di riesame, le graduatorie e i provvedimenti di assegnazione delle sedi relativi al concorso interno per titoli per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato. Ha contestato, in particolare, l'attribuzione dei punteggi ai titoli di servizio e il reiterato diniego di riconoscimento dei titoli informatici posseduti, nonché l'aggiornamento della tabella dei criteri nella parte in cui non avrebbe previsto criteri differenziati per i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi verbali della Commissione, adottati anche in esecuzione di precedenti decreti presidenziali cautelari, che avevano confermato i punteggi già attribuiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare connessa agli ultimi motivi aggiunti esclusivamente ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la fissazione dell'udienza pubblica di merito per il 20 ottobre 2026. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità degli atti concorsuali né riconosce i titoli o attribuisce punteggi. Il Collegio ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso, dei tre motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati, entro 60 giorni dalla comunicazione, con deposito dell'attestazione di avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Sono stati richiamati gli obblighi dell'Amministrazione di mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva, assicurare il collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare connessa agli ultimi motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare è stata accolta limitatamente alla fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
art. 55, comma 10, c.p.a.
al limitato fine di fissare l'udienza pubblica di merito della causa
Il giudice può definire il prosieguo processuale fissando direttamente l'udienza pubblica di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale sugli atti impugnati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la notificazione semplificata collegata all'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante forme semplificate di notificazione.
art. 52, comma 2, c.p.a.
mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno della presente ordinanza, del ricorso, dei triplici motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati
Consente, nel caso concreto, la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con gli adempimenti e i termini indicati dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice può limitare l'intervento alla fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle censure e senza disporre l'annullamento o la sospensione degli atti impugnati.
- Quando il ricorso riguarda una graduatoria concorsuale con una pluralità di soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo contenuti, termini e prova dell'avvenuta pubblicazione.
- L'autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale può essere accompagnata dall'obbligo per l'amministrazione di mantenere disponibili gli atti processuali sino alla definizione del giudizio, assicurandone la raggiungibilità dalla home page e rilasciando un'attestazione alla parte ricorrente.
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