Cassazione Penale, Sentenza n. 1882/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida del DASPO (divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e obbligo di presentazione alla P.G. per 5 anni). Le censure principali: 1) violazione dell'art. 7 L.241/1990 per mancato avviso dell'avvio del procedimento e carenza di motivazione riguardo ai presunti precedenti penali (il ricorrente sostiene che i reati contestati sono estinti dopo esito positivo della messa alla prova); 2) questione di incostituzionalità e illegittimità dell'art. 6 L.401/1989 (cd. "Daspo fuori contesto") per carenza di garanzie procedurali rispetto alla L.159/2011 e per l'assenza di un effettivo nesso tra le condotte ascritte e il contesto sportivo (si contesta che gli episodi sarebbero collegati a dinamiche politiche/di gruppo esterno alle tifoserie). Richiesta l'annullamento dell'ordinanza di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non opera l'obbligo di preventiva comunicazione ex art.7 L.241/1990 per il provvedimento questorile di interdizione immediata ex art.6 L.401/1989, data la necessità e urgenza della misura; inoltre i precedenti relativi alla messa alla prova, pur avendo causato estinzione del reato, possono essere considerati nella valutazione della personalità, ma in ogni caso non sono stati determinanti perché il provvedimento si è fondato soprattutto su un precedente DASPO del 14/11/2017. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione di incostituzionalità generica e non confrontata con le motivazioni dell'ordinanza; ha ritenuto che le condotte (aggressione a tifosi del Marocco al termine della partita, in piazza) rientrino nel novero di cui all'art.6 L.401/1989 "in occasione o a causa di manifestazioni sportive", quindi non si tratta di Daspo "fuori contesto". Il ricorso è pertanto inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)
"coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive"
La Corte interpreta l'art.6 in senso ampio: rientrano anche condotte avvenute fuori dallo stadio se connesse "in occasione o a causa" della manifestazione sportiva; la misura questorile può essere adottata con immediatezza per esigenze di urgenza
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 7)
L'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art.7 non si applica al provvedimento questorile di interdizione immediata ex art.6 L.401/1989, per le particolari esigenze di necessità e urgenza
legge 7 agosto 2011, n. 159
La L.159/2011 (procedimenti per misure di prevenzione personali) è richiamata a confronto: la Corte ritiene che il procedimento per il Daspo, pur con tempi più stretti e contraddittorio cartolare, garantisca comunque il diritto di difesa mediante memorie scritte
Codice di procedura penale (art. 616)
Applicato per disporre la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Costituzione (art. 3, art. 24, art. 34, art. 111)
La questione di incostituzionalità sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 (e menzione di altri artt.) è stata ritenuta generica e manifestamente infondata: il giudice ritiene compatibile la disciplina del Daspo con il diritto di difesa purché sia garantito un contraddittorio, anche in forma scritta
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 CEDU)
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il contraddittorio cartolare può essere considerato adeguato nell'esercizio del diritto di difesa, per cui la presunta violazione dell'art.6 CEDU è manifestamente infondata se il procedimento consente scritti difensivi
Massime di principio
- Il provvedimento questorile di DASPO ex art.6 L.401/1989 è caratterizzato da esigenze di urgenza che escludono l'obbligo di preventiva comunicazione ex art.7 L.241/1990; quindi non è sempre possibile invocare la mancata notifica come vizio automatico
- La estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non cancella del tutto la rilevanza dei fatti ai fini della valutazione della personalità dell'interessato: tali eventi possono comunque essere considerati quando si valuta l'opportunità della misura
- Il concetto di "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" è interpretato in modo ampio: condotte violente commesse in occasione o connesse ad una partita (anche in luogo pubblico non dentro lo stadio, es. aggressioni post-partita) possono legittimare il Daspo
- Le questioni di incostituzionalità o di illegittimità costituzionale devono essere proposte in modo concreto e specifico, confrontandosi con le motivazioni del provvedimento: argomentazioni generiche o teoriche vengono dichiarate inammissibili
- Il contraddittorio cartolare (memorie scritte prima della convalida) è considerato sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità per garantire il diritto di difesa nel procedimento di Daspo; pertanto chi impugna deve utilizzare prontamente i mezzi scritti di difesa e documentazione
- La presenza di un precedente DASPO o di precedenti amministrativi/di polizia può essere determinante per la conferma di una nuova misura, anche se i precedenti penali sono stati estinti
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