Sentenza del 19/03/2018 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Irpef - Reddito di capitale - Finanziamento soci - Restituzione - Onere della prova - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché non è stata fornita una prova sufficiente dell'esistenza del finanziamento e dell'effettivo trasferimento del denaro dal socio alla società. Di conseguenza, le somme corrisposte dalla società al socio sono state qualificate come reddito di partecipazione soggetto a IRPEF, anziché come restituzione di capitale non imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione, ai fini IRPEF, delle somme ricevute dalla società, sostenendo che si trattasse della restituzione di un finanziamento soci precedentemente erogato e non di reddito imponibile. La questione riguardava l'onere di provare sia l'effettiva esistenza del finanziamento sia il concreto versamento delle somme alla società.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi di partecipazione
Le somme ricevute dal socio sono imponibili quando non viene dimostrato che costituiscano la restituzione di un finanziamento effettivamente concesso alla società.
Principio dell'onere della prova
Spetta al contribuente che invoca la natura restitutoria delle somme dimostrare l'esistenza del finanziamento, il relativo titolo e l'effettivo versamento del denaro alla società.
Massime di principio
- La semplice indicazione contabile o la qualificazione formale di un pagamento come "restituzione di finanziamento soci" non è sufficiente: occorre provare concretamente l'erogazione originaria.
- Il socio deve conservare documentazione idonea, come bonifici, estratti conto, scritture contabili coerenti, contratti o delibere societarie, che dimostri importo, data e causale del finanziamento.
- In assenza di prova dell'effettivo finanziamento, le somme ricevute dalla società possono essere riqualificate dall'Amministrazione finanziaria come reddito di partecipazione imponibile.
- La prova deve riferirsi non solo all'esistenza dell'obbligazione restitutoria, ma anche al trasferimento effettivo delle somme dal socio alla società.
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