Cassazione Penale, Ordinanza n. 00905/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di usura. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie e contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, già ritenute credibili dai giudici di merito anche alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre censurato il riconoscimento dell'aggravante del fatto commesso nei confronti di persona in stato di bisogno e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, lamentando una motivazione insufficiente o erronea sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla prova mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali. Ha giudicato inoltre generiche e manifestamente infondate le doglianze sull'aggravante dello stato di bisogno e sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici, rilevando che la Corte territoriale aveva già offerto una motivazione logica e giuridicamente corretta, non adeguatamente criticata dal ricorrente. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
La decisione riguarda la conferma della condanna per usura e considera infondate le doglianze dirette a rimettere in discussione la valutazione probatoria e l'applicazione dell'aggravante connessa allo stato di bisogno.
art. 62 c.p.
È richiamata, in sostanza, la circostanza attenuante generica e il suo diniego; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia motivato correttamente sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 175 c.p.
È evocato il diniego dei benefici di legge, con affermazione che non occorre una specifica motivazione del diniego quando i benefici non siano concedibili per difetto dei presupposti legali.
art. 62-bis c.p.
La Corte considera manifestamente infondata la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente escluse in appello.
art. 163 c.p.
Il diniego della sospensione condizionale della pena viene ritenuto correttamente non motivato in modo specifico, perché non concedibile per difetto dei presupposti di legge.
art. 175 c.p.
Il diniego della non menzione della condanna è ritenuto non necessitante di una motivazione autonoma quando manchino i presupposti di concedibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti di risultanze processuali decisive già valorizzate nei gradi di merito.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese in appello sono inammissibili se non confrontano criticamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa alle circostanze aggravanti o attenuanti deve essere specifica e confrontarsi con gli argomenti logici e giuridici sviluppati dal giudice di merito; in difetto, essa è manifestamente infondata.
- Il diniego dei benefici di legge come sospensione condizionale della pena e non menzione non richiede una motivazione autonoma quando risulti già la loro non concedibilità per difetto dei presupposti legali.
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