Cassazione Penale, Ordinanza n. 36878/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con un unico motivo, che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato la sua situazione di disagio economico e la sua estrazione socio-culturale, profili che secondo la difesa avrebbero inciso sulla valutazione della responsabilità. Nel medesimo motivo contestava anche la mancata ammissione alla giustizia riparativa. La Corte di cassazione rileva però che la prima censura è generica e aspecifica, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato e ritenuto irrilevante tale condizione ai fini dell'elemento soggettivo del reato. La seconda doglianza è ritenuta non devoluta in appello, non essendo stata formulata alcuna specifica richiesta o motivo sul punto davanti al giudice di secondo grado.
Norme richiamate
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La genericità o l'aspecificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 625-bis c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione critica con le rationes decidendi della decisione gravata; non è sufficiente riproporre censure già superate o formulate in modo assertivo.
- Le questioni non dedotte in appello mediante specifico motivo o richiesta non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per interruzione della catena devolutiva.
- La mancata ammissione alla giustizia riparativa, in quanto provvedimento non giurisdizionale, non è assistita da un autonomo regime impugnatorio, secondo l'assetto normativo richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
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