Cassazione Civile, Ordinanza n. 15759/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Due avvocati avevano agito per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti per attività professionale svolta in favore della stessa assistita in distinti procedimenti. La Corte d'appello aveva liquidato importi ridotti, qualificando i procedimenti per equa riparazione ex l. n. 89/2001 come materia di volontaria giurisdizione e applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 relativi a tale tabella, senza riconoscere le spese di lite e senza prendere in considerazione alcune ulteriori voci di compenso richieste per procedure esecutive e per l'atto di precetto. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata liquidazione delle spese del giudizio; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato compensi in misura inferiore ai minimi e in modo unitario, oltre a omettere di pronunciare su alcune attività professionali specificamente richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione del procedimento ex l. n. 89/2001 come volontaria giurisdizione ai fini della liquidazione del compenso e rilevando altresì l'omessa pronuncia su alcune richieste di pagamento relative a procedure esecutive. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza; il giudice non può omettere di provvedere sulle spese richieste né liquidarle in modo non coerente con il rito e con l'attività effettivamente svolta.
art. 92 c.p.c.
È richiamato solo per censurare la mancata liquidazione delle spese; il rinvio finale comporta che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese dell'intero processo.
art. 702 bis c.p.c.
Indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di liquidazione del compenso.
l. n. 89/2001
Il procedimento per equa riparazione ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione.
d.m. n. 55 del 2014
Per la liquidazione del compenso relativo ai procedimenti ex l. n. 89/2001 si applica la tabella n. 12, non la tabella n. 7 riservata alla volontaria giurisdizione.
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
È richiamato dalla Corte territoriale, ma la Cassazione ne corregge l'applicazione perché la fattispecie non rientra nella volontaria giurisdizione.
Massime di principio
- Il procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ha natura contenziosa, poiché decide una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo in pieno contraddittorio e con provvedimento idoneo a passare in giudicato.
- Nei giudizi per equa riparazione ex l. n. 89/2001, la liquidazione dei compensi professionali deve avvenire applicando i parametri previsti per i giudizi ordinari davanti alla corte d'appello e non quelli previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione.
- Il giudice che liquida i compensi professionali deve esaminare tutte le voci di attività specificamente richieste; l'omessa pronuncia su singole prestazioni dedotte integra vizio denunciabile in cassazione.
- In sede di liquidazione delle spese e dei compensi professionali, il giudice deve motivare in modo intelligibile il criterio seguito, specie quando riduce sensibilmente gli importi richiesti o procede a liquidazione unitaria.
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