Ordinanza n. 136/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca o annullamento della CILA relativa a un immobile e conseguente ordine di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 27 novembre 2025, con il quale era stata revocata o annullata la CILA presentata il 26 agosto 2024 per opere relative a un immobile, nonché l'ordine di sospensione dei lavori del 19 febbraio 2025. Hanno chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti. La questione centrale riguarda l'incidenza delle opere su parti condominiali e la necessità di un previo assenso dell'assemblea dei condomini.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni relative all'incidenza delle opere sulle parti condominiali e alla necessità del previo assenso dell'assemblea condominiale richiedano un approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi ritenuto adeguata tutela delle ragioni dei ricorrenti la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre una sospensione autonoma degli atti impugnati. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta mediante la sola fissazione dell'udienza pubblica dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando la controversia cautelare presenta questioni da approfondire nel merito e la posizione del ricorrente può essere adeguatamente tutelata, il giudice può accogliere l'istanza cautelare mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura sospensiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni relative alla legittimità dell'azione amministrativa richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e la posizione del ricorrente può essere adeguatamente tutelata dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando direttamente l'udienza di merito.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare, pur non comportando necessariamente la sospensione espressa dell'efficacia degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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