Cassazione Penale, Sentenza n. 38825/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del P.M. mirava a censurare la decisione del Tribunale di riesame che aveva revocato la misura cautelare in carcere nei confronti di Sagona limitatamente al reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il P.M. contestava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero valutato correttamente gli elementi intercettativi e investigativi che dimostrerebbero la partecipazione di Sagona a un sodalizio dedito al narcotraffico (ruolo di custode della droga, preparazione delle dosi, collaborazione con il presunto capo Tomasella e collegamenti con i fornitori), e che la sentenza del riesame fosse incoerente nel ritenere associativa solo la cellula Gambino-Sanfilippo ma non la cellula Tomasella-Sagona-La Magra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte dal P.M. si risolvessero in una rivalutazione di fatto e in richieste di diversa interpretazione delle captazioni e del materiale probatorio, questioni non sindacabili in sede di legittimità salvo che ricorrano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o travisamento della prova. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione logica e coerente, distinguendo tra le tre "cellule" operative, riscontrando elementi che comprovavano struttura associativa solo per il gruppo Gambino-Sanfilippo e rilevando per Sagona un ruolo marginale e temporaneo (coadiuvante in due episodi, custode per meno di due mesi), idoneo a giustificare misure cautelari per detenzione e cessione ma non per il reato associativo ex art. 74. Non essendo dimostrato un travisamento della prova o una manifesta illogicità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è stata considerata nella chiave applicativa tipica: per configurare il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti occorre evidenziare una struttura stabile, con ripartizione di ruoli, affectio societatis e forme di cooperazione/solidarietà economica. Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto tali elementi dimostrati solo per la cellula Gambino-Sanfilippo e non per la cellula Tomasella-Sagona-La Magra
art. 309 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale del riesame che ha pronunciato sulle misure cautelari; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni sommario-probatorie svolte in sede cautelare
Giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - Rv. 26296501)
Principio che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto; ammette il controllo solo su vizi di motivazione quali la mancanza, la manifesta illogicità, la contraddittorietà su aspetti essenziali o il travisamento della prova
Principio sul travisamento della prova
La Corte ricorda la distinzione tra travisamento della prova (ammissibile se il giudice ha fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale) e travisamento del fatto (non sindacabile in sede di legittimità), escludendo nel caso la prima fattispecie
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette che il ricorso per cassazione trasformi la Corte in un nuovo giudice di merito: non è consentita la semplice riconsiderazione o diversa interpretazione delle prove disposta dal giudice di merito.
- Per impugnare efficacemente una decisione cautelare in sede di legittimità occorre denunciare vizi di motivazione gravi e manifesti (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà su punti essenziali) o il travisamento della prova; mere critiche sulla persuasività o sulla valutazione delle intercettazioni sono inammissibili.
- Nell'ambito dei reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare elementi quali stabilità dell'organizzazione, ripartizione dei ruoli, affectio societatis e interdipendenza economica; ruoli marginali, episodici o di mera custodia possono orientare per la configurazione di concorso di persone anziché associazione.
- In sede cautelare il giudice opera una valutazione sommaria ma motivata; una motivazione chiara, logica e congruente sulle risultanze investigative è sufficiente a sottrarre la decisione al sindacato di legittimità se non emerge un vizio manifesto.
- Per il P.M., quando si contesta la mancata configurazione dell'associazione in sede di riesame, è strategico produrre elementi probatori che evidenzino coordinamento stabile (es. comunicazioni che dimostrino mutuo aiuto, divisione dei compiti, regole operative comuni, ripartizione economica), non solo episodi di collaborazione occasionali.
- La distinzione tra cellule o gruppi collegati richiede prova dell'unità economica/organizzativa e della solidarietà operativa; la mera condivisione di fornitori non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico sodalizio organizzato.
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