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Sentenza

Sentenza n. 1081/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 249/2024, RG 493/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 14/10/2024 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 16/10/2024;

Giustizia amministrativa202600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Fermo, pronunciata il 14 ottobre 2024 e notificata il 16 ottobre 2024, divenuta definitiva. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, constatando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e di eseguire il mandato nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il previo decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione è considerato condizione di procedibilità del ricorso di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La norma è richiamata quale fondamento del beneficio già riconosciuto dal giudice del lavoro e del conseguente obbligo di assegnare le somme stabilite in sentenza; il TAR ordina l’esecuzione di tale titolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso considerato, quando siano trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Accertato che un titolo giudiziale definitivo non è stato eseguito e che l’Amministrazione non ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e fissare un termine per l’integrale adempimento, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e all’istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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