Ordinanza n. 71/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire n. 68 del 10 ottobre 2025 (prot. 1161096) del Dirigente dell’Area urbanistica della rigenerazione urbana, della mobilità e del centro storico, ivi compresa la segnalazione n. 182/2023 dell’Area della Polizia Municipale e la nota dell’Ufficio demanio e inventario del Comune di Palermo AREG 1461473/2023 dell’8 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di ingiunzione e diffida a demolire una sbarra di regolazione degli accessi carrabili alla via Spontini, con i relativi atti presupposti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di ingiunzione e diffida a demolire una sbarra installata per regolare gli accessi carrabili alla via Spontini, strada presso la quale dimorano. La controversia cautelare e di merito richiede preliminarmente di accertare se il tratto stradale abbia natura pubblica o privata. A tal fine il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e documentazione sulla proprietà della via, sull'eventuale esistenza di diritti reali pubblici, anche di godimento, sulla presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sullo stato di eventuali procedimenti di espropriazione per pubblica utilità. La domanda cautelare è stata esaminata con riferimento al pericolo nel ritardo.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora poiché la sbarra è facilmente rimovibile nelle more della decisione di merito. Ha inoltre valorizzato la preminenza dell'interesse pubblico alla fruizione carrabile e indiscriminata del tratto di strada, la cui proprietà è ancora controversa. Contestualmente ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Palermo, che dovrà riferire e documentare entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza la natura proprietaria e reale del tratto stradale, le opere di urbanizzazione esistenti e l'eventuale procedimento espropriativo. In caso di mancata ottemperanza, il giudice potrà desumere argomenti di prova a carico dell'amministrazione. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'ente locale. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il presupposto del pericolo nel ritardo è stato ritenuto insussistente.
art. 63 c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo, ma gli incombenti istruttori sono disposti dal Tribunale nell'ambito dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla natura pubblica o privata di un bene e dall'eventuale esistenza di diritti reali pubblici, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie sulla proprietà, sui diritti reali, sulle opere di urbanizzazione e sugli eventuali procedimenti espropriativi.
- La mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può consentire al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova a carico dell'amministrazione.
- Il pericolo nel ritardo può essere escluso quando la misura oggetto dell'ingiunzione cautelare sia facilmente reversibile o rimovibile nelle more della decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla fruizione carrabile e indiscriminata di una strada può prevalere sull'interesse privato alla conservazione di una sbarra di accesso quando la natura pubblica del tratto stradale costituisca oggetto della controversia.
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