Sentenza del 06/02/2015 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IRPEF - cartella di pagamento- Detraibilità del 36% ex art. 1 comma 1° Legge 449/97
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 449/1997. La controversia riguardava l'omessa comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori. Successivamente, l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 70/2011 ha eliminato l'obbligo di tale comunicazione. La questione era quindi se l'abrogazione potesse incidere anche sul diritto alla detrazione per situazioni precedenti e se potesse applicarsi il principio del favor rei.
La decisione
La modifica normativa non viene interpretata come idonea a riconoscere retroattivamente la detrazione quando, al momento degli adempimenti, mancava la comunicazione preventiva richiesta dalla normativa vigente. Il principio del favor rei opera soltanto con riferimento alla sanzione eventualmente applicata per l'omessa comunicazione, ma non elimina gli effetti sostanziali della mancata osservanza dell'adempimento necessario per ottenere il beneficio fiscale. Pertanto, il recupero della detrazione risulta confermato, mentre la sanzione deve essere eventualmente riconsiderata alla luce della successiva abrogazione dell'obbligo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, Legge n. 449/1997
Prevedeva la detrazione IRPEF del 36% per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio, subordinandola al rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina attuativa, tra cui la comunicazione preventiva.
Art. 7, comma 1, D.L. n. 70/2011
Ha abrogato l'obbligo di inviare preventivamente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate o al Centro operativo di Pescara. L'abrogazione produce effetti favorevoli sul piano sanzionatorio, ma non comporta automaticamente il riconoscimento retroattivo della detrazione sostanziale.
Principio del favor rei
La disciplina più favorevole sopravvenuta può applicarsi alle sanzioni non ancora definitivamente irrogate o eseguite, ma non incide necessariamente sui presupposti sostanziali per la fruizione di un'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Quando una norma successiva abroga un adempimento fiscale, occorre distinguere tra effetti sostanziali e sanzionatori: l'abrogazione può eliminare o ridurre la sanzione, ma non sempre sana retroattivamente la perdita del beneficio fiscale.
- Il favor rei opera normalmente sulle sanzioni tributarie, non sui requisiti sostanziali richiesti per ottenere una detrazione o un'agevolazione.
- Per valutare una detrazione edilizia relativa a periodi passati bisogna verificare la normativa vigente alla data dell'intervento e il rispetto degli adempimenti allora obbligatori.
- L'assenza di un adempimento formalmente richiesto prima dell'inizio dei lavori può comportare il disconoscimento della detrazione, salvo che una specifica norma successiva preveda espressamente la sanatoria o l'applicazione retroattiva della modifica.
- In caso di contestazione, è utile separare l'importo principale recuperato dall'Amministrazione dalle sanzioni e dagli interessi, perché la sopravvenuta abrogazione dell'obbligo può incidere diversamente su ciascuna componente.
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