Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-218/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017. — Causa promossa da Aleksandra Kubicka. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato. — Causa C-218/16

Giurisprudenza europea62016CJ0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in una successione con elementi transfrontalieri, ha chiarito che la legge successoria scelta dal testatore può prevedere un legato con effetto reale diretto anche se il bene immobile è situato in uno Stato membro che non conosce tale figura. Né l’esclusione relativa alla natura dei diritti reali e alle iscrizioni nei registri, né la disciplina dell’adattamento dei diritti reali consentono di trasformare quel legato in un semplice legato obbligatorio. La soluzione tutela l’unità della legge applicabile alla successione e la circolazione delle disposizioni successorie nello spazio europeo di giustizia.

Successioni transfrontaliere: il regolamento n. 650/2012 osta al diniego, nello Stato membro del bene, degli effetti reali di un legato "per rivendicazione" previsto dalla legge successoria scelta dal testatore.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), oppure l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che consentono a uno Stato membro di negare gli effetti reali di un legato "per rivendicazione" previsto dalla legge applicabile alla successione, quando il legato riguarda un immobile situato in quello Stato e il suo ordinamento non conosce tale istituto a effetti reali diretti.

Principio di diritto

Il regolamento n. 650/2012 osta a che l’autorità di uno Stato membro neghi gli effetti reali di un legato "per rivendicazione" validamente previsto dalla legge applicabile alla successione scelta dal testatore, quando il diniego si fondi sul solo fatto che l’immobile è situato in uno Stato il cui diritto non conosce quell’istituto: la "natura dei diritti reali" e l’iscrizione nei registri sono escluse dal regolamento, ma non le modalità di trasferimento mortis causa né l’acquisto del bene, che restano disciplinati dalla legge successoria unitaria; inoltre, l’articolo 31 non impone adattamento quando il diritto reale trasmesso (proprietà) è conosciuto nello Stato di situ, sicché non può essere rifiutato il riconoscimento degli effetti reali del legato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 650/2012
  • Articolo 1, paragrafo 1
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
  • Articolo 22, paragrafo 1
  • Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettere b) ed e)
  • Articolo 31
  • Articolo 62
  • Articolo 63
  • Articolo 68, lettera m)
  • Articolo 69, paragrafi 1, 2 e 5

Successioni transfrontaliere e legato "per rivendicazione"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim relativo all’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in una successione con elementi transfrontalieri. La questione nasce dal rifiuto di un notaio polacco di redigere un testamento pubblico contenente un legato "per rivendicazione" su una quota di immobile situato in Germania.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Aleksandra Kubicka, cittadina polacca residente in Germania, aveva intenzione di disporre con testamento di un legato "per rivendicazione" a favore del marito, avente ad oggetto la sua quota di comproprietà dell’immobile familiare sito a Francoforte sull’Oder. Il notaio si è rifiutato di ricevere l’atto, ritenendo che un simile legato fosse incompatibile con la normativa tedesca sui diritti reali e sul catasto, e quindi illecito alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), e dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il regolamento consenta di negare gli effetti reali di un legato "per rivendicazione" validamente previsto dalla legge successoria scelta dal testatore, quando il bene è situato in uno Stato membro che non conosce quel tipo di legato a effetti reali diretti. Il dubbio era concentrato su tre profili:

  • l’esclusione dall’ambito del regolamento della "natura dei diritti reali";
  • l’esclusione delle iscrizioni nei registri e dei relativi effetti;
  • l’articolo 31 sull’adattamento dei diritti reali non conosciuti nello Stato membro in cui sono invocati.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento n. 650/2012, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, che ne delimita l’ambito alle successioni a causa di morte;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), che esclude la natura dei diritti reali e la disciplina delle iscrizioni nei registri;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, sulla scelta della legge applicabile alla successione;
  • l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, in particolare la lettera e), che attribuisce alla legge successoria il trasferimento dei beni agli eredi e ai legatari;
  • l’articolo 31, sull’adattamento dei diritti reali;
  • gli articoli 62, 63, 68 e 69, sul certificato successorio europeo.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal principio di unità della legge applicabile alla successione: il testatore può scegliere la legge dello Stato di cui è cittadino e tale legge regola l’intera successione, evitando frammentazioni. In questa prospettiva, il legato "per rivendicazione" è una modalità di trasferimento mortis causa di un diritto reale già esistente, non una questione attinente alla "natura" del diritto reale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera k).

Quanto alla lettera l), la Corte chiarisce che l’esclusione riguarda solo l’iscrizione nei registri, i suoi requisiti e i suoi effetti, non le condizioni di acquisizione del diritto. Ammettere che la disciplina registrale dello Stato di situ possa impedire il trasferimento diretto del bene determinerebbe una frammentazione della successione incompatibile con l’articolo 23 e con le finalità del regolamento.

Sull’articolo 31, la Corte precisa che l’adattamento opera solo quando il diritto reale invocato non esiste nell’ordinamento dello Stato membro interessato. Nel caso di specie, però, il diritto trasmesso è la proprietà, che è certamente conosciuta nel diritto tedesco. Perciò non vi è spazio per un adattamento né per la trasformazione del legato in una diversa figura, come il legato obbligatorio.

Certificato successorio europeo

La Corte richiama anche la funzione del certificato successorio europeo, che può attestare la qualità e i diritti del legatario e l’attribuzione di beni determinati, con effetti in tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 69. Questo rafforza l’idea che la circolazione degli effetti successori debba essere assicurata senza subordinare il trasferimento a una nuova qualificazione secondo la legge del registro o del bene.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), nonché l’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 ostano al diniego di riconoscimento degli effetti reali del legato "per rivendicazione" previsto dalla legge successoria scelta dal testatore, anche se il bene è situato in uno Stato membro il cui ordinamento non conosce quel tipo di legato a effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Principio affermato

In una successione transfrontaliera, la legge successoria scelta dal testatore può attribuire direttamente al legatario la proprietà di un immobile situato in un altro Stato membro; lo Stato di situ non può negare tale effetto solo perché il proprio ordinamento non conosce il legato "per rivendicazione", salvo restando che le sole modalità di iscrizione nei registri restano disciplinate dalla legge del luogo del registro.

Come è indicizzato

Materiesuccessioni transfrontalierediritti realilegato testamentariocertificato successorio europeoiscrizione nei registri immobiliari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.