Corte di giustizia, Sentenza C-404/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2017. — Lombard Ingatlan Lízing Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Effetto diretto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso o risoluzione – Riduzione in caso di non pagamento totale o parziale – Distinzione – Contratto di leasing risolto a seguito del mancato pagamento dei canoni. — Causa C-404/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la risoluzione di un leasing finanziario per mancato pagamento dei canoni non è un semplice caso di non pagamento, ma una vera e propria risoluzione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA. Ne consegue che il concedente ha diritto alla riduzione della base imponibile dell’IVA, anche se la normativa nazionale non consente la rettifica nei casi di non pagamento. Le eventuali formalità richieste dallo Stato membro devono comunque restare proporzionate e non ledere la neutralità dell’imposta.
IVA: la risoluzione di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, dovuta all’inadempimento dell’utilizzatore, consente la riduzione della base imponibile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ed esclude l’applicazione della deroga per il mero non pagamento di cui al paragrafo 2.
La questione giuridica
Se la nozione di "risoluzione" di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE includa la risoluzione di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà per inadempimento dell’utilizzatore; e, in caso affermativo, se il concedente possa invocare direttamente tale disposizione per ottenere la riduzione della base imponibile anche quando il diritto nazionale qualifichi la fattispecie come "non pagamento" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e ne escluda la rettifica.
Principio di diritto
L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che la risoluzione definitiva di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, avvenuta per l’inadempimento dell’utilizzatore e comportante la cessazione del diritto del concedente di pretendere i canoni residui, rientra nelle ipotesi di "annullamento", "recesso" o "risoluzione" che impongono la riduzione della base imponibile. Tale fattispecie non può essere ricondotta al mero "non pagamento" di cui al paragrafo 2, sicché il concedente può invocare direttamente il paragrafo 1 nei confronti dello Stato membro anche se il diritto nazionale esclude la riduzione nei casi di mancato pagamento; le formalità nazionali restano ammissibili solo nei limiti necessari a dimostrare che il corrispettivo non sarà definitivamente percepito e senza compromettere la neutralità dell’IVA.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Riduzione della base imponibile IVA in caso di risoluzione di un leasing finanziario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged in una controversia tra una società di leasing ungherese e l’amministrazione fiscale nazionale. Il problema centrale è l’interpretazione dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla risoluzione di contratti di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore.
Fatti e procedimento principale
La Lombard Ingatlan Lízing Zrt. aveva stipulato tre contratti di leasing relativi a beni immobili e, al momento della consegna, aveva fatturato i canoni complessivi con IVA. A seguito del mancato pagamento di parte delle somme dovute, la società aveva risolto i contratti e recuperato i beni, emettendo poi fatture rettificative per ridurre la base imponibile e l’IVA dovuta.
L’autorità tributaria aveva contestato la rettifica, ritenendo che la riduzione fosse possibile solo mediante auto-rettifica secondo il diritto ungherese. La Direzione delle impugnazioni aveva confermato tale impostazione, sostenendo che la fattispecie potesse rientrare nel "non pagamento" di cui all’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA, materia rispetto alla quale gli Stati membri possono escludere la riduzione della base imponibile.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se la "risoluzione" di cui all’articolo 90, paragrafo 1, comprenda anche la risoluzione di un contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore;
- se, in tal caso, il concedente possa invocare direttamente l’articolo 90, paragrafo 1, per ottenere la riduzione della base imponibile anche quando il diritto nazionale tratti la fattispecie come mero "non pagamento" e ne escluda gli effetti fiscali.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, che definisce la base imponibile come il corrispettivo effettivamente versato o da versare;
- l’articolo 90, paragrafo 1, che impone la riduzione della base imponibile in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo;
- l’articolo 90, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di derogare alla regola del paragrafo 1 in caso di non pagamento totale o parziale;
- l’articolo 273, che consente obblighi nazionali necessari a garantire l’esatta riscossione dell’IVA e a prevenire le evasioni, entro limiti rigorosi.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l’articolo 90, paragrafo 1, distingue concettualmente tra, da un lato, annullamento, recesso e risoluzione e, dall’altro, il non pagamento. Quest’ultimo si caratterizza per la sua natura incerta e non definitiva, mentre annullamento, recesso e risoluzione comportano la cessazione definitiva del rapporto e la determinazione finale del debito.
Nel caso del leasing oggetto della controversia, la risoluzione aveva definitivamente posto fine al contratto: i beni erano tornati nella disponibilità del concedente e quest’ultimo non poteva più esigere i canoni residui. Una siffatta situazione, nella quale il corrispettivo inizialmente dovuto si riduce in modo definitivo, rientra dunque nella nozione di "risoluzione" di cui all’articolo 90, paragrafo 1, e non nel "non pagamento" del paragrafo 2.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all’effetto diretto, la Corte ribadisce che l’articolo 90, paragrafo 1, è sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere invocato dai singoli nei confronti dello Stato, pur lasciando agli Stati membri un margine nella determinazione delle modalità di riduzione.
La deroga del paragrafo 2 opera solo per il mancato pagamento totale o parziale. Poiché la fattispecie in esame è una risoluzione definitiva del contratto, non può essere ricondotta al paragrafo 2. Di conseguenza, il concedente può far valere il diritto alla riduzione della base imponibile anche se il diritto nazionale qualifica la situazione come non pagamento e non ammette la rettifica in tale ipotesi.
La Corte ricorda inoltre che gli obblighi procedurali imposti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 273 devono limitarsi a quanto necessario per accertare che il corrispettivo non sarà definitivamente percepito e non possono compromettere la neutralità dell’IVA.
Dispositivo
La Corte ha statuito che:
- le nozioni di "annullamento", "recesso" e "risoluzione" di cui all’articolo 90, paragrafo 1, comprendono la risoluzione di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà per inadempimento dell’utilizzatore;
- in tale ipotesi, il concedente può invocare l’articolo 90, paragrafo 1, per ottenere la riduzione della base imponibile dell’IVA anche se il diritto nazionale qualifica la fattispecie come non pagamento e ne esclude la riduzione.
Principio affermato
La decisione conferma il principio secondo cui la neutralità dell’IVA impone che il tributo resti commisurato al corrispettivo effettivamente e definitivamente percepito: quando un contratto di leasing è risolto definitivamente per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente non deve sopportare IVA su canoni che non può più esigere. Gli Stati membri possono disciplinare le modalità di prova e di rettifica, ma non possono ricondurre una simile risoluzione al mero non pagamento per escludere il diritto alla riduzione della base imponibile.
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