Corte di giustizia, Sentenza C-156/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2017. — Tigers GmbH contro Hauptzollamt Landshut. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Articolo 1, paragrafo 3 – Codice doganale comunitario – Articolo 78 – Norma che subordina l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida – Ammissibilità della presentazione di una fattura commerciale valida successivamente alla dichiarazione in dogana – Diniego del rimborso. — Causa C-156/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel regime antidumping previsto per le importazioni di stoviglie e oggetti in ceramica originari della RPC, la fattura commerciale valida richiesta per ottenere l’aliquota individuale può essere prodotta anche dopo la dichiarazione in dogana. Ciò vale se risultano soddisfatte le altre condizioni sostanziali e se non vi è pregiudizio per la corretta applicazione dei dazi. Per questo motivo, la Corte non ha ritenuto necessario rispondere alla questione sull’articolo 78 del codice doganale.
Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità della presentazione posteriore alla dichiarazione in dogana di una fattura commerciale valida per ottenere un’aliquota antidumping individuale.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 consenta di presentare successivamente alla dichiarazione in dogana una fattura commerciale valida ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping definitivo individuale; in subordine, se l’articolo 78 del codice doganale osti al diniego del rimborso quando la fattura valida sia stata prodotta solo dopo la dichiarazione.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta alla presentazione, anche dopo la dichiarazione in dogana, di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti dell’allegato II, purché siano soddisfatte le altre condizioni per ottenere l’aliquota antidumping individuale e sia garantita la corretta applicazione dei dazi antidumping; tale verifica spetta al giudice nazionale. Di conseguenza, non occorre esaminare la seconda questione sull’articolo 78 del codice doganale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1072/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Presentazione tardiva di fattura valida ai fini del dazio antidumping
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht München in una controversia tra Tigers GmbH e Hauptzollamt Landshut. Oggetto del giudizio è il rifiuto del rimborso di un dazio antidumping applicato all’importazione di stoviglie e altri oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.
Fatti e procedimento principale
Tigers aveva importato merci soggette a dazio antidumping provvisorio e, al momento della dichiarazione in dogana, aveva presentato una fattura che però non conteneva la dichiarazione firmata del fabbricante richiesta dalla normativa antidumping. L’ufficio doganale aveva quindi applicato l’aliquota riservata alle "altre società". Successivamente, dopo l’adozione del regolamento di esecuzione n. 412/2013, Tigers aveva prodotto una fattura originale corretta e chiesto il rimborso, sostenendo di avere diritto all’aliquota individuale prevista per il produttore effettivo. L’amministrazione doganale aveva respinto la richiesta, ritenendo che la fattura valida dovesse essere presentata già al momento dell’accettazione della dichiarazione.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, che subordina l’applicazione dell’aliquota antidumping individuale alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II;
- l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), che consente la revisione della dichiarazione dopo lo svincolo delle merci e l’adozione di misure di regolarizzazione sulla base di nuovi elementi;
- l’articolo 62 del medesimo codice, relativo ai documenti da allegare alla dichiarazione in dogana.
La Corte richiama anche il considerando 229 del regolamento di esecuzione n. 412/2013, secondo cui le misure speciali, tra cui la fattura valida, servono a ridurre il rischio di elusione dovuto alla differenza tra le aliquote antidumping.
Ragionamento della Corte
Sul significato dell’articolo 1, paragrafo 3, la Corte osserva che la norma stabilisce una condizione indispensabile per l’aliquota individuale, ma non indica il momento in cui la fattura valida deve essere presentata. Da ciò deduce che la disposizione non vieta, di per sé, una presentazione successiva alla dichiarazione in dogana.
La Corte inserisce tale lettura nel contesto del codice doganale, rilevando che l’articolo 78 consente la presentazione di nuovi elementi dopo lo svincolo delle merci, proprio per far coincidere la procedura doganale con la realtà delle operazioni. Nulla nel regolamento antidumping esclude che la fattura valida rientri tra tali elementi.
La finalità del regolamento conferma questa interpretazione: l’obiettivo è evitare elusioni e garantire la corretta applicazione dei dazi, obiettivo che non viene compromesso se l’autorità doganale può verificare successivamente l’esattezza dei dati e, se del caso, correggere la liquidazione. La Corte precisa però che spetta al giudice nazionale verificare in concreto che non vi sia un rischio di elusione e che siano soddisfatti gli altri presupposti per l’aliquota individuale.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 deve essere interpretato nel senso che consente la presentazione successiva alla dichiarazione in dogana di una fattura commerciale valida, ai fini della determinazione del dazio antidumping definitivo, quando gli altri requisiti per l’aliquota specifica per impresa sono soddisfatti e la corretta applicazione dei dazi è garantita.
Effetti sulla seconda questione
Poiché la prima questione ha ricevuto risposta positiva, la Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulla seconda questione relativa all’articolo 78 del codice doganale e al diniego del rimborso in sede di revisione.
Principio affermato
In materia di dazi antidumping, la fattura commerciale valida richiesta per beneficiare dell’aliquota individuale può essere prodotta anche dopo la dichiarazione in dogana, purché la normativa applicabile non fissi espressamente un termine diverso e resti assicurata la corretta applicazione del regime antidumping.
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