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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-262/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2017. — Shields & Sons Partnership contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 296, paragrafo 2 – Articolo 299 – Regime comune forfettario per i produttori agricoli – Esclusione dal regime comune – Presupposti – Nozione di “categoria di produttori agricoli”. — Causa C-262/16

Giurisprudenza europea62016CJ0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i limiti del potere degli Stati membri di escludere singoli agricoltori dal regime forfettario IVA. L’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE disciplina in modo esaustivo le esclusioni consentite e non permette revoche individuali fondate sul fatto che il beneficio del regime risulti superiore all’IVA a monte detraibile. La nozione di “categorie di produttori agricoli” richiede criteri oggettivi e predeterminati, non una valutazione caso per caso basata sul vantaggio economico effettivo. Di conseguenza, la revoca del certificato nel caso di Shields & Sons Partnership non poteva essere giustificata dalle norme unionali invocate.

Regime forfettario IVA per i produttori agricoli: l’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE elenca in modo tassativo i casi di esclusione e richiede una categoria di produttori agricoli definita ex ante con criteri oggettivi, non potendo l’esclusione fondarsi sul solo vantaggio economico individuale.

La questione giuridica

Se, nel regime comune forfettario per i produttori agricoli, uno Stato membro possa escludere un produttore agricolo solo nei casi previsti dall’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva IVA oppure anche sulla base dell’articolo 299, del principio di neutralità fiscale o di altri motivi; inoltre, come debba essere interpretata la nozione di “categorie di produttori agricoli” ai sensi del medesimo articolo 296, paragrafo 2, e in particolare se possa includere produttori esclusi perché il compenso forfettario ottenuto è nettamente superiore all’IVA a monte che detrarrebbero nel regime normale o semplificato.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva IVA contiene un elenco tassativo delle ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime forfettario; pertanto, l’esclusione non può essere giustificata dall’articolo 299, dal principio di neutralità fiscale o da altri motivi non previsti dalla disposizione. Inoltre, la nozione di “categorie di produttori agricoli” presuppone una categoria definita a priori e in astratto sulla base di criteri oggettivi, chiari e precisi, tali da consentire al produttore di sapere ex ante se vi rientra; non è quindi ammessa una categoria costruita sul solo criterio del vantaggio economico “nettamente superiore” ottenuto nel caso concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 296, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 297 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 298 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 299 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 281 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 167 e seguenti direttiva 2006/112/CE
  • Value Added Tax Act 1994
  • Value Added Tax Regulations 1995

Regime forfettario IVA per i produttori agricoli: esclusione e nozione di categoria

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito in materia di IVA e, in particolare, del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dalla direttiva 2006/112/CE. La controversia opponeva una partnership agricola britannica all’amministrazione fiscale del Regno Unito, che aveva revocato il certificato di adesione al regime forfettario.

Fatti e procedimento principale

Shields & Sons Partnership, attiva nell’allevamento di bovini in Irlanda del Nord, era stata ammessa al regime forfettario e applicava ai propri clienti la maggiorazione forfettaria del 4%. In seguito a verifiche fiscali, l’amministrazione aveva accertato che, per più esercizi, il vantaggio ottenuto dalla partnership in applicazione del regime era risultato nettamente superiore all’IVA a monte che avrebbe potuto detrarre nel regime ordinario.

Sulla base di tale constatazione, l’amministrazione fiscale aveva revocato il certificato di adesione, ritenendo che il mantenimento nel regime fosse ingiustificato. I giudici nazionali di primo grado avevano respinto il ricorso della società, e il giudice d’appello ha quindi investito la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte si è concentrata sul titolo XII, capo 2, della direttiva 2006/112/CE, relativo al regime forfettario per i produttori agricoli.

Sono stati richiamati in particolare:

  • l’articolo 296, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di applicare il regime forfettario ai produttori agricoli per i quali il regime normale crei difficoltà;
  • l’articolo 296, paragrafo 2, che consente di escludere dal regime talune categorie di produttori agricoli e i produttori per i quali il regime normale o semplificato non crei difficoltà amministrative;
  • gli articoli 297 e 298, sulla fissazione delle percentuali forfettarie di compensazione;
  • l’articolo 299, che vieta che tali percentuali producano, per il complesso degli agricoltori forfettari, rimborsi superiori agli oneri dell’IVA a monte.

Il giudice del rinvio ha inoltre menzionato disposizioni interne britanniche, in particolare il Value Added Tax Act 1994 e il Value Added Tax Regulations 1995, nonché una nota amministrativa che individuava una categoria di esclusione collegata al fatto che il recupero fosse nettamente superiore a quello spettante nel regime normale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto essenzialmente:

  • se l’articolo 296, paragrafo 2, costituisca un elenco tassativo dei casi di esclusione dal regime forfettario;
  • se l’esclusione possa fondarsi sull’articolo 299, sul principio di neutralità fiscale o su altri motivi;
  • come debba essere intesa la nozione di “categorie di produttori agricoli”, e in particolare se possano rientrarvi i produttori per i quali il vantaggio del regime forfettario risulti nettamente superiore all’IVA a monte che detrarrebbero nel regime ordinario o semplificato.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato che il regime forfettario è un regime derogatorio rispetto al sistema generale dell’IVA e deve essere applicato solo nella misura necessaria a perseguire le sue finalità: semplificazione amministrativa e compensazione dell’onere dell’IVA sugli acquisti.

Da tale impostazione la Corte ha desunto che l’articolo 296, paragrafo 2, contiene una disciplina chiusa delle ipotesi di esclusione, limitata a:

  • talune categorie di produttori agricoli;
  • i produttori per i quali il regime normale o semplificato non crea difficoltà amministrative.

La Corte ha escluso che l’articolo 299 consenta l’esclusione di un produttore individuale, poiché tale norma riguarda solo la determinazione generale delle percentuali di compensazione sulla base di dati macroeconomici relativi all’insieme degli agricoltori forfettari.

Quanto al principio di neutralità fiscale, la Corte ha precisato che il regime forfettario deroga intenzionalmente alla piena neutralità, che non costituisce qui un principio autonomo idoneo a fondare un’esclusione individuale. Ne consegue che il mero fatto che un produttore ottenga, in concreto, un vantaggio superiore all’IVA a monte non rende illegittima la permanenza nel regime.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla nozione di “categorie di produttori agricoli”, la Corte ha affermato che essa richiede un raggruppamento fondato su caratteristiche comuni e, soprattutto, su criteri oggettivi, chiari e precisi, stabiliti preventivamente dalla normativa nazionale o dall’autorità a ciò delegata.

In applicazione del principio di certezza del diritto, la categoria deve essere definita a priori e in astratto, in modo che il produttore possa verificare ex ante se vi appartenga e se vi resterà in futuro. Non è quindi legittima una categoria costruita con un criterio che richiede una valutazione caso per caso del vantaggio economico effettivamente conseguito, come quello del recupero “nettamente superiore”.

Decisione/dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • l’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE prevede in modo tassativo tutte le ipotesi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal regime comune forfettario;
  • i produttori agricoli che recuperano, in quanto membri del regime forfettario, importi nettamente superiori a quelli che recupererebbero nel regime normale o semplificato non possono costituire una “categoria di produttori agricoli” ai sensi di tale disposizione.

Principi pratici per il professionista

La sentenza è rilevante perché limita il potere delle amministrazioni fiscali nazionali di revocare l’accesso al regime forfettario sulla base di valutazioni economiche individuali ex post. L’esclusione richiede una base normativa espressa e preventiva, mentre un controllo fondato sul solo confronto tra compensazione forfettaria e IVA a monte non è compatibile con la direttiva IVA. Per gli operatori, la verifica della legittimità dell’esclusione deve quindi concentrarsi sulla presenza di criteri oggettivi e predeterminati, non su una mera discrezionalità amministrativa legata al risultato economico del singolo caso.

Come è indicizzato

Materieivaagricolturaregimi specialineutralità fiscalecertezza del diritto

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