Corte di giustizia, Sentenza C-289/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2017. — Kamin und Grill Shop GmbH contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Prodotti biologici – Sistema di controllo introdotto dal regolamento (CE) n. 834/2007 – Nozione di “vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale”. — Causa C-289/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale tedesco, ha chiarito che l’esenzione prevista per gli operatori che vendono prodotti biologici "direttamente" al consumatore o all’utilizzatore finale è di stretta interpretazione. In particolare, la vendita deve avvenire in presenza simultanea del venditore o del suo personale e del cliente finale. Ne consegue che la vendita online o altre forme di vendita a distanza non beneficiano, di regola, dell’esenzione dagli obblighi di notifica e controllo.
Interpretazione della nozione di "vendita diretta" ai fini dell’esenzione dagli obblighi di notifica e controllo per la vendita di prodotti biologici.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, la vendita di prodotti biologici possa considerarsi effettuata "direttamente" al consumatore o all’utilizzatore finale già quando avviene senza intermediazione di terzi, oppure se occorra anche una vendita in presenza contemporanea dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e dell’acquirente finale.
Principio di diritto
L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 va interpretato restrittivamente: l’esenzione dagli obblighi di notifica e di controllo per gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale si applica solo quando la vendita avviene in presenza contemporanea dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. Non basta, dunque, la mera assenza di intermediari; la vendita online o a distanza non rientra, in linea di principio, nella nozione di "vendita diretta" ai fini di tale esenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Regolamento (CE) n. 882/2004
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Öko-Landbaugesetz (ÖLG)
Vendita diretta di prodotti biologici e sistema di controllo nel regolamento n. 834/2007
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra una società che vendeva a distanza spezie biologiche e un’associazione contro la concorrenza sleale. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, che consente agli Stati membri di esentare taluni operatori dagli obblighi di notifica e controllo previsti dal sistema europeo di controllo per i prodotti biologici.
Fatti e procedimento principale
Kamin und Grill Shop GmbH commercializzava via Internet miscele di spezie denominate "Bio-Gewürze" senza essere ancora assoggettata al sistema di controllo di cui all’articolo 27 del regolamento n. 834/2007. La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contestava tale attività, sostenendo che la commercializzazione integrasse una pratica sleale perché in violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, che impone notifica e assoggettamento al controllo prima dell’immissione sul mercato di prodotti biologici.
Normativa rilevante
La Corte richiama, anzitutto, i considerando 3, 5, 22, 31 e 32 del regolamento n. 834/2007, che evidenziano gli obiettivi di concorrenza leale, fiducia dei consumatori, trasparenza e controllo lungo tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione. In particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, definisce la finalità del regolamento come sviluppo sostenibile della produzione biologica, funzionamento del mercato interno, concorrenza leale e tutela della fiducia dei consumatori;
- l’articolo 2, lettera a), definisce la produzione biologica come l’insieme dei metodi conformi al regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
- l’articolo 27 istituisce il sistema di controllo e ne collega la funzione alla tracciabilità;
- l’articolo 28, paragrafo 1, stabilisce l’obbligo di notifica e di assoggettamento al controllo;
- l’articolo 28, paragrafo 2, consente agli Stati membri di esentare gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, purché non producano, non preparino, non immagazzinino se non in connessione con il punto vendita, non importino da paesi terzi e non abbiano subappaltato tali attività. La Corte menziona anche il regolamento (CE) n. 882/2004 e il regolamento (CE) n. 178/2002, richiamati dal regolamento n. 834/2007, nonché l’Öko-Landbaugesetz tedesco, che recepisce l’opzione di esenzione prevista dal diritto dell’Unione.
Questione pregiudiziale
Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza, se la nozione di vendita "diretta" richieda soltanto l’assenza di intermediari oppure anche che il trasferimento del bene avvenga fisicamente, presso il punto di vendita e in presenza simultanea dell’operatore o del personale addetto e del consumatore finale.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato che l’articolo 28, paragrafo 2, introduce una deroga all’obbligo generale di controllo e, come eccezione, deve essere interpretato restrittivamente. Tale lettura è rafforzata dal considerando 22, che impone di limitare strettamente le eccezioni ai requisiti della produzione biologica.
Sul piano testuale, la Corte osserva che il termine "direttamente" esclude certo l’intermediazione di terzi, ma non basta da solo a svincolare la disposizione dagli altri elementi del testo, che vanno letti nel contesto complessivo della norma.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte sottolinea che il sistema del regolamento n. 834/2007 mira a garantire la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della filiera e a preservare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. Il considerando 32, in particolare, fa riferimento a determinate categorie di dettaglianti e a casi limitati nei quali i requisiti di notifica e controllo possono apparire sproporzionati. La Corte ritiene incompatibile con questo impianto una lettura che trasformi un’eccezione limitata in una regola applicabile a una larga parte delle vendite online e a distanza.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui il consumatore non avrebbe maggiori possibilità di controllo in un punto vendita fisico rispetto a una vendita online: l’esenzione, infatti, non si fonda su questa considerazione concreta, ma su una valutazione generale di proporzionalità e di rischio. Anzi, per le vendite online e a distanza, il magazzinaggio in grandi quantità e il ricorso a intermediari possono accrescere i rischi di rietichettatura, scambio e contaminazione, rendendo pienamente giustificati gli obblighi di notifica e controllo.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che, per poter qualificare una vendita come "diretta" ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, non è sufficiente la sola assenza di intermediari: è necessario che la vendita avvenga in presenza contemporanea dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. Ne deriva che la vendita online o a distanza non rientra, di regola, nell’esenzione prevista da tale disposizione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori che commercializzano prodotti biologici, la sentenza conferma che la distribuzione via Internet o per corrispondenza resta soggetta, salvo specifiche circostanze non emerse nella pronuncia, agli obblighi di notifica e di assoggettamento al sistema di controllo. Per i professionisti, la decisione è rilevante anche in termini di concorrenza sleale e di conformità regolatoria, perché chiarisce quando l’omesso rispetto del sistema di controllo possa integrare una violazione del diritto dell’Unione.
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