Corte di giustizia, Sentenza C-278/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017. — Procedimento penale a carico di Franck Sleutjes. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Traduzione di “ documenti fondamentali” – Nozione di “documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore. — Causa C-278/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il decreto penale di condanna tedesco rientra tra i "documenti fondamentali" ai sensi della direttiva 2010/64/UE. Poiché tale atto informa per la prima volta l’imputato dell’accusa ed è destinato a divenire definitivo ed esecutivo in mancanza di opposizione, deve essere tradotto integralmente se il destinatario non comprende la lingua del procedimento. La soluzione tutela i diritti della difesa e l’equità del procedimento penale.
Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE: se il decreto penale di condanna emesso in un procedimento semplificato per reati minori rientri tra i "documenti fondamentali" da tradurre.
La questione giuridica
Se l’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "sentenza" di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della StPO comprenda anche i decreti penali di condanna (Strafbefehle) emessi ai sensi degli articoli 407 e segg. della StPO, con conseguente obbligo di traduzione integrale in favore dell’imputato che non comprende la lingua del procedimento.
Principio di diritto
L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE osta a che un decreto penale di condanna emesso da un giudice all’esito di un procedimento unilaterale semplificato per reati minori sia escluso dalla traduzione quando esso costituisce, per sua natura, sia l’atto contenente l’imputazione sia la decisione che definisce il procedimento; esso è quindi un "documento fondamentale" da tradurre per gli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento, in modo da consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e garantire l’equità del processo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/64/UE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2010/64/UE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2010/64/UE
- Considerando 14, 17 e 30 della direttiva 2010/64/UE
- Articolo 187 GVG
- Articolo 37, paragrafo 3, StPO
- Articoli 407 e segg. StPO
Traduzione del decreto penale di condanna nei procedimenti penali
La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Aachen in materia di diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La questione riguarda un decreto penale di condanna emesso in Germania nei confronti di un cittadino olandese e notificato senza traduzione integrale.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Frank Sleutjes era stato destinatario di un decreto penale di condanna emesso dall’Amtsgericht Düren, che gli infliggeva, tra l’altro, una pena pecuniaria per omissione di soccorso. Il decreto era stato notificato in lingua tedesca, con traduzione neerlandese soltanto dell’informazione sui mezzi di ricorso.
Il destinatario aveva poi inviato messaggi di posta elettronica in neerlandese; il giudice nazionale riteneva però che tali messaggi non costituissero una valida opposizione, anche perché non redatti in tedesco. Successivamente, tramite difensore, era stata proposta opposizione e richiesta la rimessione in termini, ma il giudice di primo grado aveva respinto entrambe le domande come tardive o irricevibili. Il ricorso era quindi pendente dinanzi al Landgericht Aachen.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2010/64/UE, in particolare:
- il considerando 14, che collega il diritto alla traduzione all’articolo 6 CEDU e al giusto processo;
- il considerando 17, che sottolinea l’esigenza di un’assistenza linguistica adeguata e gratuita;
- il considerando 30, che afferma che alcuni documenti sono sempre fondamentali, tra cui le decisioni privative della libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.
Sono poi richiamati l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che impongono la traduzione dei documenti fondamentali agli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento. Sul piano nazionale vengono citati l’articolo 37, paragrafo 3, StPO, l’articolo 187 GVG e gli articoli 407 e segg. StPO.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se la nozione di "sentenza" contenuta nell’articolo 37, paragrafo 3, StPO dovesse essere interpretata alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE in modo da includere anche i decreti penali di condanna (Strafbefehle). In sostanza, il problema era se il decreto dovesse essere tradotto integralmente per il destinatario non germanofono.
Ammissibilità e rilevanza della questione
La Corte respinge l’obiezione del governo tedesco secondo cui la questione sarebbe stata irrilevante. Richiama la giurisprudenza consolidata sull’articolo 267 TFUE: spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza delle questioni pregiudiziali, e la Corte deve statuire salvo ipotesi manifeste di irrilevanza o carattere ipotetico. Nel caso concreto, non emergeva in modo manifesto una simile ipotesi.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il procedimento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64/UE, poiché riguarda una persona indagata/imputata fino alla decisione definitiva e, nel caso di specie, la fase di impugnazione di un decreto penale di condanna.
Quanto al merito, la Corte rileva che il decreto penale di condanna tedesco è adottato in un procedimento semplificato e unilaterale, ed è notificato solo dopo la decisione giudiziale sulla fondatezza dell’accusa. È inoltre la prima occasione in cui l’imputato viene informato dell’addebito, e in mancanza di opposizione diviene definitivo ed esecutivo.
Per tale ragione, esso svolge due funzioni insieme:
- contiene i capi d’imputazione;
- equivale, quanto agli effetti, a una sentenza/decisione conclusiva del procedimento.
La Corte richiama inoltre la finalità della direttiva: garantire che l’interessato possa esercitare effettivamente i diritti della difesa e che sia tutelata l’equità del procedimento. Se il decreto è notificato solo in lingua tedesca a chi non la comprende, l’imputato non può capire gli addebiti e non può difendersi efficacemente senza traduzione.
Decisione
La Corte dichiara che un atto quale il decreto previsto dal diritto nazionale per sanzionare reati minori ed emesso al termine di un procedimento unilaterale semplificato costituisce un "documento fondamentale" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE. Di conseguenza, deve esserne garantita la traduzione scritta agli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento, nel rispetto delle condizioni formali previste dalla direttiva.
Principio affermato
Ai fini della direttiva 2010/64/UE, un decreto penale di condanna emesso in un procedimento semplificato non può essere trattato come un atto secondario: se rappresenta la prima comunicazione dell’accusa e la decisione che, in mancanza di opposizione, diventa definitiva, è un documento essenziale che deve essere tradotto integralmente per assicurare il diritto di difesa e l’equità processuale.
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