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Ordinanza

Ordinanza n. 122/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento a firma del Questore della Provincia di Isernia, prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Isernia il -OMISSIS-; del provvedimento prefettizio Area I – Prot. Uscita n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Isernia ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto cautelare di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, notificato in data 08.08.2024; di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202400355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e divieto cautelare di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Isernia recante la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia, nonché il provvedimento prefettizio con cui è stato disposto il divieto cautelare di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti, collegati e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR ha rilevato l’opportunità di verificare se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di persistente interesse, ha richiesto anche indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né valutato la legittimità della revoca della licenza o del divieto prefettizio. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sulla permanenza dell’interesse alla definizione nel merito, sull’eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse persista, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Il deposito deve avvenire entro il 30 settembre 2026. L’ordinanza è finalizzata alla razionalizzazione dei ruoli e alla trattazione effettiva dei soli ricorsi ancora meritevoli di decisione, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità del Tribunale e alla formazione dei ruoli di udienza con riguardo ai ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del coinvolgimento delle parti nella verifica della permanenza dell’interesse e delle eventuali cause di definizione anticipata del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’ambito della gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire dalle parti una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell’interesse alla decisione di merito e sull’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Quando la parte dichiara che permane l’interesse alla decisione, può essere richiesto che segnali contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di migliorare l’organizzazione della trattazione.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo può giustificare richieste istruttorie finalizzate a evitare la fissazione o la trattazione nel merito di controversie non più attuali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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