Cassazione Civile, Ordinanza n. 28856/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugna in Cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato un avviso di accertamento fondato sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto mediante parametri/studi di settore. L'accertamento aveva rideterminato maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte Irpef, addizionali, Irap e Iva, con irrogazione di sanzioni. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che aveva prodotto in contraddittorio e in giudizio lo studio di settore SG82U, dal quale emergeva uno scostamento minimo, e che l'avviso era motivato in modo apodittico, oltre a contestare la ripartizione dell'onere probatorio. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè il fatto che lo scostamento risultante dall'applicazione dello studio di settore fosse minimo. La Corte ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, in parte perché generici e privi di autosufficienza, in parte perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito; ha inoltre osservato che la CTR aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di accertamento standardizzato e di onere del contribuente di fornire prova contraria nel contraddittorio e in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto dell'avviso di accertamento né descriveva compiutamente lo studio di settore invocato, i relativi dati, la sua applicabilità concreta e la documentazione prodotta in sede amministrativa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, poiché la CTR non aveva omesso l'esame del fatto dedotto, ma aveva espressamente escluso che il contribuente avesse fornito una prova contraria idonea a confutare la rettifica. La Corte ha richiamato il principio per cui gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio obbligatorio, nel quale il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo; in difetto di tale prova, l'accertamento resta valido. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non ricorre quando il fatto sia stato in realtà valutato dal giudice di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dell'accertamento tributario.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in relazione al requisito di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare e poi per riaffermare la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario.
art. 3, comma 184, L. 28 dicembre 1995, n. 549
indicato come base normativa dei parametri utilizzati dall'Ufficio per la rideterminazione presuntiva dei ricavi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare la debenza del doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L'accertamento tributario standardizzato mediante parametri o studi di settore integra un sistema di presunzioni semplici: la loro gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e reddito standard, ma si forma solo all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- Nel contraddittorio endoprocedimentale e poi in giudizio il contribuente ha l'onere di provare, con ogni mezzo e senza vincoli di contenuto, le circostanze specifiche che giustificano il discostamento dagli standards o l'inapplicabilità concreta dello standard prescelto.
- La motivazione dell'avviso fondato su parametri o studi di settore non può limitarsi a registrare lo scostamento, ma deve indicare l'applicabilità concreta dello standard e le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio, senza riprodurre adeguatamente gli atti e senza specificare i fatti decisivi, è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché tende a ottenere un nuovo giudizio di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso in considerazione il fatto dedotto e lo abbia motivatamente disatteso.
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