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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43420/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha escluso la procedibilità per alcuni reati (artt. 485, 491, 640, 648 c.p.) e ha ritenuto sussistente il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) per la trasformazione/sostituzione di buoni postali provento di furto in nuovi titoli poi incassati. Spalletta deduce che l'operazione era pienamente tracciabile tramite il sistema informativo di Poste Italiane e che l'attività si risolveva nel mero conseguimento del profitto della truffa (quindi non riciclaggio ma, al più, ricettazione). Latino ripropone argomenti analoghi e contesta anche la determinazione della pena, chiedendo un ulteriore contenimento per la sua posizione e invocando un'attenuante (art. 114 c.p.) non valorizzata in sede di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e li ha respinti nel merito, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come riciclaggio. Il Collegio ha affermato che per il reato di riciclaggio è sufficiente un'operazione idonea a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa (non è necessario che la tracciabilità sia eliminata definitivamente). Ne consegue la conferma della riforma della sentenza di appello sul capo relativo al riciclaggio e del relativo trattamento sanzionatorio già fissato dalla Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Il delitto di riciclaggio comprende le operazioni che ostacolano la identificazione della provenienza illecita dei beni: non è richiesta l'impossibilità assoluta di tracciabilità, è sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione dell'origine delittuosa

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione si configura quando si riceve la cosa di provenienza delittuosa senza operazioni che la trasformino o la rendano meno riconducibile alla provenienza illecita; si distingue dunque dal riciclaggio per l'elemento materiale (assenza di operazioni di 'pulizia' o camuffamento)

  • art. 640 c.p.

    Il profitto ottenuto con l'emissione e l'incasso dei titoli è qualificato come provento di truffa; tale provento è stato oggetto delle operazioni che la Corte ha ricondotto al reato di riciclaggio

  • art. 581, art. 591, art. 609 e art. 606 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per delimitare l'oggetto di cognizione in Cassazione: le questioni devono essere prospettate nei motivi di gravame/appello per poter essere dedotte in cassazione; non possono essere accolte questioni nuove non sollevate in appello salvo quelle rilevabili d'ufficio

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata nella motivazione sulla riduzione della pena: la Corte territoriale ha applicato la diminuzione prevista (riduzione della pena per il capo B) nella misura indicata)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il riciclaggio si integra non solo quando la provenienza illecita diviene irrimediabilmente non rintracciabile, ma anche quando si compiono operazioni idonee ad ostacolarne la tracciabilità; la mera possibilità successiva di ricostruire i passaggi non esclude automaticamente il reato
  • La ricettazione è distinta dal riciclaggio: chi si limita a ricevere beni provento di reato senza operazioni di trasformazione o sostituzione risponde di ricettazione, mentre chi modifica, sostituisce o 'monetizza' i beni in modo da attribuire loro apparente liceità può integrare il riciclaggio
  • Operazioni che convertono beni provento di reato in denaro o titoli 'puliti' (es. emissione di nuovi titoli intestati a terzi/incasso dopo falsificazione di firme) sono tipicamente idonee a integrare il reato di riciclaggio
  • La domanda di cassazione è limitata ai motivi dedotti: non è ammissibile sollevare in Cassazione questioni non prospettate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio, quindi è essenziale sviluppare in appello tutte le censure rilevanti
  • La circostanza che gli organi inquirenti o la parte civile riescano poi a dimostrare la tracciabilità dei movimenti non impedisce, di per sé, la configurazione del riciclaggio se l'operazione era idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita
  • In sede di determinazione della pena il giudice valuta posizione personale e attenuanti: censure sulla determinazione della pena devono essere tempestivamente motivate nei gradi precedenti per essere esaminate in Cassazione

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