Cassazione Penale, Sentenza n. 43420/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha escluso la procedibilità per alcuni reati (artt. 485, 491, 640, 648 c.p.) e ha ritenuto sussistente il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) per la trasformazione/sostituzione di buoni postali provento di furto in nuovi titoli poi incassati. Spalletta deduce che l'operazione era pienamente tracciabile tramite il sistema informativo di Poste Italiane e che l'attività si risolveva nel mero conseguimento del profitto della truffa (quindi non riciclaggio ma, al più, ricettazione). Latino ripropone argomenti analoghi e contesta anche la determinazione della pena, chiedendo un ulteriore contenimento per la sua posizione e invocando un'attenuante (art. 114 c.p.) non valorizzata in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e li ha respinti nel merito, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come riciclaggio. Il Collegio ha affermato che per il reato di riciclaggio è sufficiente un'operazione idonea a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa (non è necessario che la tracciabilità sia eliminata definitivamente). Ne consegue la conferma della riforma della sentenza di appello sul capo relativo al riciclaggio e del relativo trattamento sanzionatorio già fissato dalla Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Il delitto di riciclaggio comprende le operazioni che ostacolano la identificazione della provenienza illecita dei beni: non è richiesta l'impossibilità assoluta di tracciabilità, è sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione dell'origine delittuosa
art. 648 c.p.
La ricettazione si configura quando si riceve la cosa di provenienza delittuosa senza operazioni che la trasformino o la rendano meno riconducibile alla provenienza illecita; si distingue dunque dal riciclaggio per l'elemento materiale (assenza di operazioni di 'pulizia' o camuffamento)
art. 640 c.p.
Il profitto ottenuto con l'emissione e l'incasso dei titoli è qualificato come provento di truffa; tale provento è stato oggetto delle operazioni che la Corte ha ricondotto al reato di riciclaggio
art. 581, art. 591, art. 609 e art. 606 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per delimitare l'oggetto di cognizione in Cassazione: le questioni devono essere prospettate nei motivi di gravame/appello per poter essere dedotte in cassazione; non possono essere accolte questioni nuove non sollevate in appello salvo quelle rilevabili d'ufficio
art. 62-bis c.p.
Richiamata nella motivazione sulla riduzione della pena: la Corte territoriale ha applicato la diminuzione prevista (riduzione della pena per il capo B) nella misura indicata)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riciclaggio si integra non solo quando la provenienza illecita diviene irrimediabilmente non rintracciabile, ma anche quando si compiono operazioni idonee ad ostacolarne la tracciabilità; la mera possibilità successiva di ricostruire i passaggi non esclude automaticamente il reato
- La ricettazione è distinta dal riciclaggio: chi si limita a ricevere beni provento di reato senza operazioni di trasformazione o sostituzione risponde di ricettazione, mentre chi modifica, sostituisce o 'monetizza' i beni in modo da attribuire loro apparente liceità può integrare il riciclaggio
- Operazioni che convertono beni provento di reato in denaro o titoli 'puliti' (es. emissione di nuovi titoli intestati a terzi/incasso dopo falsificazione di firme) sono tipicamente idonee a integrare il reato di riciclaggio
- La domanda di cassazione è limitata ai motivi dedotti: non è ammissibile sollevare in Cassazione questioni non prospettate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio, quindi è essenziale sviluppare in appello tutte le censure rilevanti
- La circostanza che gli organi inquirenti o la parte civile riescano poi a dimostrare la tracciabilità dei movimenti non impedisce, di per sé, la configurazione del riciclaggio se l'operazione era idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita
- In sede di determinazione della pena il giudice valuta posizione personale e attenuanti: censure sulla determinazione della pena devono essere tempestivamente motivate nei gradi precedenti per essere esaminate in Cassazione
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