Sentenza n. 6368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III, che aveva annullato gli atti della procedura selettiva per il conferimento di incarichi esterni relativi al profilo di esperto amministrativo/contabile
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva partecipato a una procedura indetta dal Ministero per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nell’ambito delle politiche di coesione, collocandosi al quarantesimo posto, a 2,5 punti dall’ultimo candidato ammesso. In primo grado aveva dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento, sostenendo l’inintelligibilità dei punteggi attribuiti alle esperienze professionali e alle adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali, in assenza di criteri sufficientemente specifici e di una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico; dall’altro, la violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 487/1994 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione alla prova orale, lamentando l’assenza di criteri preventivi, l’utilizzo di giudizi standardizzati, l’omessa indicazione delle risposte, delle domande di approfondimento e della durata dell’esame. Il TAR aveva accolto il primo motivo e annullato l’intera procedura relativa al codice 02, ritenendo non predeterminati i criteri per la valutazione delle attitudini e non comprensibile il procedimento logico seguito dalla Commissione. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’erroneità dell’ordine di esame dei motivi, l’adeguatezza dei criteri fissati dall’Avviso e delle griglie predisposte dalla Commissione, nonché il travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale mediante una sostituzione del giudice nelle valutazioni organizzative e discrezionali dell’amministrazione. L’appellata non ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le ulteriori censure assorbite dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto erronea la decisione del primo giudice sia per l’ordine di esame dei motivi e per l’assorbimento delle censure, sia nel merito. L’Avviso imponeva ai candidati di presentare, oltre al curriculum, una relazione illustrativa delle specifiche competenze coerenti con il profilo prescelto; pertanto la valutazione doveva correlare le esperienze professionali alle competenze dichiarate. L’Avviso conteneva criteri sufficientemente specifici e dettagliati, articolati nelle diverse voci di valutazione, e la Commissione aveva predisposto griglie con l’attribuzione di punteggi numerici pertinenti, rendendo verificabile anche ex post l’operato valutativo. Il giudice di primo grado, ritenendo necessari ulteriori criteri o una diversa modalità organizzativa e motivazionale, aveva finito per sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, sindacando l’opportunità del modo di organizzare la procedura anziché la legittimità dell’azione amministrativa. Le ulteriori doglianze della candidata, assorbite dal TAR, non erano state riproposte in appello e non potevano quindi essere esaminate ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; neppure potevano essere introdotte per la prima volta nella memoria di replica contestazioni specifiche sui punteggi. Le spese del doppio grado sono state compensate, mentre la candidata è stata condannata al pagamento del contributo unificato prenotato a debito per l’appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce la base normativa per il conferimento di incarichi esterni mediante contratti di lavoro autonomo.
art. 3, comma 7, dell’Avviso
una specifica relazione illustrativa, dell’estensione massima di 3 cartelle/pagine, in cui si evidenziano le specifiche competenze, coerenti con il profilo professionale prescelto, acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa indicata nel curriculum vitae
Imponeva di valutare le esperienze professionali in correlazione con le specifiche competenze dichiarate e coerenti con il profilo prescelto.
art. 5, comma 3, dell’Avviso
Individuava i criteri e le articolazioni della valutazione, comprese le voci relative alle esperienze, alle attitudini e al colloquio; tali criteri sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le parti hanno l’onere di riproporre in appello le domande e le censure assorbite o non esaminate; in mancanza, esse non possono essere esaminate dal giudice d’appello.
art. 3 l. n. 241/1990
Era invocato dalla candidata in relazione all’obbligo di motivazione, ma il Consiglio di Stato ha escluso, nella fattispecie, l’illegittimità dei criteri e della motivazione numerica alla luce dell’Avviso e delle griglie predisposte.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
Era invocato in relazione alla predeterminazione e trasparenza dei criteri di valutazione; la censura è stata respinta poiché i criteri dell’Avviso e le griglie della Commissione consentivano la verifica dell’operato.
art. 15 d.P.R. n. 487/1994
Era invocato con riguardo alla prova orale e alla verbalizzazione, ma la relativa censura non è stata esaminata in appello perché non riproposta dopo l’assorbimento disposto dal TAR.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, la sufficienza e la trasparenza dei criteri di valutazione devono essere apprezzate considerando unitariamente il bando o avviso e gli atti della commissione; quando l’avviso articola le voci valutative e la commissione le traduce in griglie con punteggi pertinenti, la valutazione numerica può risultare verificabile anche senza ulteriori criteri non previsti dalla lex specialis.
- Quando il bando richiede, oltre al curriculum, una relazione sulle competenze coerenti con il profilo professionale, la commissione deve valutare le esperienze dichiarate in correlazione con tali competenze e non limitarsi a una lettura atomistica del curriculum.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle procedure selettive deve verificare la legittimità, la coerenza e la verificabilità dell’azione amministrativa, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione o sindacare l’opportunità delle modalità organizzative prescelte, salvo i limiti esterni della discrezionalità.
- Le censure assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; in mancanza, il giudice d’appello non può esaminarle.
- In appello non possono essere introdotte, mediante memoria di replica, nuove contestazioni specifiche sui punteggi o nuovi profili di illegittimità non devoluti con la riproposizione delle censure assorbite.
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