Cassazione Penale, Sentenza n. 4534/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, nel giudizio abbreviato, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Varese: aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo n.4, confermato la condanna per i capi 1 e 3 e rideterminato la pena aumentando la sanzione per il capo 3 a sei mesi. Il ricorrente ha denunciato illogicità della motivazione ritenendo che la Corte di appello avesse conteggiato, ai fini della maggiore pena, il numero dei documenti contraffatti di cui era risultato 'titolare' anche con riferimento a condotte per cui era stato prosciolto (capi 2 e 5) o dichiarata prescrizione (capo 4), ovvero che la Corte avesse tenuto conto di elementi che non potevano aggravare la sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e assenza di effettivo vizio logico nella motivazione impugnata. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse legittimamente motivato la rideterminazione della pena sulla base della pluralità di condotte ritenute accertate (capo 1 e capo 3), della gravità complessiva dei fatti e della personalità dell'imputato (pregiudicati per reati gravi ed evasione dal carcere). Ha confermato che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena richiede motivazione specifica solo quando l'aumento ecceda sensibilmente la media edittale. Per legge (art. 616 c.p.p.) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Usato per inquadrare la condotta relativa al possesso di una falsa carta di identità valida per l'espatrio, con riconoscimento di responsabilità per il capo 1.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente come criterio di dosimetria della pena: la Corte di appello ha motivato la congruità dell'aumento della pena richiamando gravità del fatto e personalità dell'imputato, elementi ammessi dal criterio legale di determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contenga contestazioni generiche sul merito della valutazione dei fatti è inammissibile: è necessario indicare l'effettivo vizio logico o giuridico nella motivazione impugnata.
- Il giudice di merito può valutare la 'pluralità' di condotte accertate e il numero di documenti falsi come elemento rilevante per la pericolosità e la gravità complessiva, anche se per alcune singole condotte intervenisse proscioglimento o prescrizione, purché resti chiaro quali fatti abbiano formato oggetto di condanna.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione dettagliata e articolata è richiesta solo se l'aumento della pena eccede in modo significativo la misura media edittale.
- Il proscioglimento o la prescrizione di singoli capi non impedisce che il complesso delle condotte accertate incida sulla valutazione della pericolosità e sulla quantificazione della pena per i capi ritenuti colpevoli, se tale collegamento è logicamente motivato.
- La parte soccombente che propone un ricorso manifestamente inammissibile può essere condannata al pagamento di spese e a sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare con attenzione la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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