Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15669/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della valutazione negativa (pari a 18,66 punti) della prova scritta selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell''''area dei funzionari per attività tributaria indetta con nota prot. n. 272034 del 2023, pubblicata sul sito istituzionale in data 24/07/2023, a firma del Direttore dell''''Agenzia delle Entrate, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, 1) Del provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente; 2) La Graduatoria di merito della Regione Lazio e Uffici centrali (All. A) rettificata del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 3) L’Elenco dei vincitori (All. B) del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza; c) la precedente Graduatoria di merito – Lazio e Uffici centrali unitamente al relativo atto di approvazione prot. 40184/2024, pubblicati il 14.05.2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in ogni parte lesiva per gli interessi di parte ricorrente; d) i verbali di svolgimento della prova scritta e di individuazione dei quesiti; unitamente ad ogni atto/provvedimento già impugnato in sede principale, in via principale, perl’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarato idonea per i motivi espressi in narrativa,

Giustizia amministrativa202401720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione negativa della prova scritta con punteggio di 18,66/30, graduatorie della selezione per 3.970 posti, poi aumentati a 4.265, e provvedimento del 24 maggio 2024 di rettifica della graduatoria per la Regione Lazio e gli Uffici centrali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la valutazione di sette risposte del test, che le aveva attribuito 18,66 punti, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30. Ha dedotto che tre quesiti riguardassero materie non previste dal bando (responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, giudizio di appello e rilevabilità del difetto di giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria); che il quesito sugli immobili detenuti all’estero non specificasse il significato di residenza, rendendo incerta la scelta tra IVIE e IVAFE; che per il calcolo del reddito imponibile IRPEF fosse corretta anche la risposta che sottraeva dal reddito complessivo deduzioni e detrazioni; che la definizione di «mezzi fraudolenti» fosse riferita a una versione normativa non applicabile; e che il quesito sul modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo fosse formulato in modo lessicalmente errato e fuorviante. Con motivi aggiunti ha impugnato la rettifica della graduatoria del 24 maggio 2024, deducendo l’illegittimità derivata e riproponendo le contestazioni già formulate. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto a essere dichiarata idonea. In corso di giudizio il TAR ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità per mancata impugnazione della nuova graduatoria definitiva pubblicata il 9 agosto 2024; la ricorrente ha sostenuto che si trattasse di una mera rettifica non autonomamente impugnabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le contestazioni relative ai sette quesiti né le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agenzia. Ha ritenuto che la graduatoria pubblicata il 9 agosto 2024 non fosse una mera rettifica di errori materiali né un atto meramente confermativo delle graduatorie precedenti: essa, dopo lo scioglimento della riserva relativa a tredici candidate ammesse a una prova asincrona, aveva inserito una nuova candidata risultata idonea e attribuito i posti accantonati ai candidati successivi all’ultimo vincitore già dichiarato, modificando sostanzialmente la graduatoria. L’eventuale annullamento degli atti inizialmente impugnati non avrebbe quindi procurato un’utilità, essendo questi stati soppiantati dalla nuova graduatoria, dotata di autonoma lesività. Il TAR ha inoltre rilevato che il bando attribuiva valore di notifica alla pubblicazione delle graduatorie sul Portale e sul sito dell’Agenzia, senza prevedere notifiche individuali delle modifiche di posizione; la pubblicazione del 9 agosto 2024, effettuata secondo la modalità ordinaria prevista per gli atti delle agenzie fiscali e contenente l’atto di approvazione della graduatoria definitiva e i relativi allegati, rendeva la nuova graduatoria pienamente conoscibile e impugnabile. Spese compensate per la peculiarità della questione e per la presenza di giurisprudenza d’appello apparentemente contraria, sopravvenuta alla proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    A seguito del passaggio in decisione disposto in occasione della pubblica udienza del 14 luglio 2026 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., ha indicato una possibile causa di chiusura del processo in rito legata alla mancata impugnazione della graduatoria della Regione Lazio pubblicata il 9 agosto 2024 e ha assegnato alle parti un termine per dedurre sul punto.

    La disposizione è stata applicata per sottoporre alle parti la possibile questione di improcedibilità rilevata d’ufficio, assegnando loro un termine per interloquire prima della decisione.

  • art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994

    In sintesi, la graduatoria del 9 agosto 2024 non è stata frutto della mera rettifica (in senso proprio, e non nella atecnica accezione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate) di errori materiali, ma, dopo essere stata preannunciata nelle precedenti edizioni del medesimo, è stata frutto dell’ingresso nella stessa di ben tredici nuovi candidati, che si sono aggiunti a quelli già presenti nell’edizione precedente, e che avevano chiesto di svolgere la prova non contestualmente agli altri: tanto ha inevitabilmente arrecato una sostanziale modifica della graduatoria stessa.

    La previsione di prove asincrone ha comportato l’accantonamento di posti e, una volta svolte le prove e sciolta la riserva, l’inserimento degli idonei ha determinato una sostanziale modifica della graduatoria, non una semplice correzione materiale.

  • art. 1, comma 361, l. 244/2007

    La pubblicazione della nuova graduatoria è stata effettuata il 9 agosto 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007, norma secondo la quale “Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati”.

    Per gli atti dei direttori delle agenzie fiscali la pubblicazione sui rispettivi siti internet può sostituire quella in Gazzetta Ufficiale nei casi previsti; nel caso concreto la pubblicazione ordinaria della nuova graduatoria sul sito ne ha assicurato la conoscibilità.

Massime di principio

  • Una graduatoria successiva che, dopo lo scioglimento di riserve relative a prove asincrone, inserisce nuovi candidati e ridetermina le posizioni non costituisce una mera rettifica di errori materiali né un atto meramente confermativo della precedente graduatoria: è un provvedimento sostanzialmente nuovo e autonomamente lesivo.
  • Quando un nuovo provvedimento sostanziale sostituisce la graduatoria impugnata, l’annullamento degli atti precedenti non è più idoneo a procurare un’utilità al ricorrente che non abbia impugnato la nuova graduatoria; il ricorso contro gli atti anteriori diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se il bando attribuisce valore di notifica alla pubblicazione delle graduatorie sui siti indicati e non prevede comunicazioni individuali delle successive variazioni di posizione, la pubblicazione della nuova graduatoria secondo la modalità ordinaria rende l’atto conoscibile e impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.