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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04059/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, rilevando che era stato depositato oltre il termine utile per proporlo. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Il ricorso risulta depositato il 4 dicembre 2023, oltre il termine di 45 giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di appello. La sentenza di appello era stata decisa l'11 luglio 2023, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, poi depositata il 2 ottobre 2023; il termine finale per ricorrere veniva quindi individuato nel 25 novembre 2023. La Corte ha escluso l'applicabilità della proroga prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché il giudizio di primo grado era stato definito con rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando la tardività emerge dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    la proroga del termine di impugnazione non è applicabile quando il giudizio di primo grado sia stato definito con rito abbreviato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine di legge, dovendosi computare il termine breve dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della decisione impugnata.
  • Nel calcolo del termine per impugnare rileva la data effettiva di deposito della motivazione e non la sola data di decisione della sentenza.
  • La proroga del termine di impugnazione prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non opera nei giudizi definiti in primo grado con rito abbreviato.
  • Quando l'inammissibilità per tardività è rilevabile dagli atti, la Corte di cassazione può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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