Cassazione Penale, Sentenza n. 21166/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri dall'8/05/2017 all'8/11/2017 e dall'8/11/2018 all'8/05/2019. Il rigetto era fondato su violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare: nel primo semestre Polito fu sorpreso in casa in compagnia di tre donne non conviventi e risultò assente a un'udienza per la quale era stato autorizzato; nel secondo semestre gli fu trovato in disponibilità un telefono cellulare funzionante, in violazione del divieto di comunicare con persone non conviventi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 54 e 69-bis della legge 26/7/1975 n.354 e dell'art.125 cod. proc. pen., sostenendo che il mero possesso del cellulare era giustificato dall'uso per comunicare spostamenti autorizzati e che non vi era prova di utilizzo improprio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando che le violazioni delle prescrizioni domiciliari (contatti con non conviventi, mancata partecipazione all'udienza autorizzata e possesso del cellulare) configurano una gestione incauta della misura e una inadeguata adesione all'opera rieducativa, ostative alla concessione della liberazione anticipata per i periodi contestati. Sono state ritenute non persuasive le giustificazioni difensive circa l'uso del cellulare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)
La disposizione è letta nel quadro della finalità della liberazione anticipata quale strumento di reinserimento: il beneficio richiede la dimostrazione di partecipazione all'opera di rieducazione e di adesione attiva alle regole detentive; violazioni delle prescrizioni domiciliari possono rilevare negativamente.
art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354
Norma collegata alla disciplina dei benefici e dei requisiti trattamentali; interpretata nella stessa ottica di valutazione della meritevolezza e della partecipazione al percorso rieducativo.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente alcun vizio di motivazione o di procedimento che giustificasse la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso.
Corte Costituzionale, n. 352 del 1991
Richiamata per qualificare la finalità rieducativa della liberazione anticipata e l'esigenza di partecipazione all'opera di rieducazione quale presupposto del beneficio.
Corte Costituzionale, n. 276 del 1990
Citata per distinguere la prova di ravvedimento richiesta per misure più incisive dalle esigenze meno stringenti per la liberazione anticipata, che richiede comunque adesione attiva alle regole.
Cass. Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015 (Rv.264293)
Giurisprudenza di riferimento che sancisce la funzione e i requisiti della liberazione anticipata, richiamata dalla Corte per fondare il principio valutativo applicato al caso.
Massime di principio
- La liberazione anticipata è finalizzata al reinserimento sociale e richiede la prova di una partecipazione effettiva all'opera di rieducazione; non basta la mera buona condotta carceraria.
- Violazioni delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare (es. comunicazione con non conviventi, uso di strumenti di comunicazione non autorizzati, mancata partecipazione ad udienze autorizzate) possono giustificare il diniego del beneficio perché ostano alla dimostrazione del percorso rieducativo.
- Il mero possesso di un cellulare va valutato alla stregua del contesto e delle prescrizioni: in presenza di divieto di comunicazione con terzi non conviventi, il ricorrente deve provare in modo chiaro e documentato che l'uso era esclusivamente funzionale a obblighi autorizzati; altrimenti il possesso può essere considerato indice di inosservanza.
- La trasparenza e la collaborazione con le forze dell'ordine (comunicare la presenza di visitatori autorizzati, recarsi personalmente per comunicare spostamenti quando richiesto) sono elementi positivi che possono incidere sulla valutazione meritevole; la loro mancanza può essere considerata segno di gestione incauta della misura.
- In sede di impugnazione il ricorso in Cassazione ha successo solo se dimostra un vizio di diritto o una carenza motivazionale significativa; contestazioni basate su diversa valutazione dei fatti, prive di errori di diritto, sono difficilmente accolte.
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