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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8534 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Domanda di rimborso del contribuente - Accertamento incidentale sull'erroneità della categoria catastale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'ICI versata dalla cooperativa per gli anni 1993-2001 su fabbricati strumentali all'attività agricola. Il Comune contestava l'efficacia retroattiva del classamento catastale in categoria D/10, la possibilità di produrre nuova documentazione nel giudizio di rinvio e il riconoscimento della ruralità ai fini dell'esenzione. La cooperativa chiedeva inoltre il riconoscimento degli interessi sulle somme da rimborsare. La questione centrale era stabilire se il giudice tributario potesse accertare incidentalmente la ruralità dell'immobile e la correttezza del classamento catastale nell'ambito di una domanda di rimborso ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale della cooperativa, compensando integralmente le spese. Ha stabilito che, per gli immobili iscritti in catasto, la categoria catastale costituisce il presupposto rilevante per il trattamento ICI: l'attribuzione della categoria D/10 comporta il riconoscimento della ruralità e l'esenzione, mentre l'eventuale contestazione deve essere proposta impugnando autonomamente l'atto di classamento. Il giudice tributario non può accertare incidentalmente l'erroneità della categoria catastale nel giudizio di rimborso. La nuova documentazione dell'Agenzia del territorio era ammissibile perché sopravvenuta e il classamento D/10 era stato riconosciuto retroattivamente. Il ricorso incidentale sugli interessi è stato respinto perché la statuizione sugli accessori era collegata al capo relativo al rimborso e non poteva considerarsi coperta da giudicato autonomo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    art. 2, comma 1, lett. a)

    La disciplina ICI considera rilevante la qualificazione catastale dell'immobile; il fabbricato riconosciuto come rurale secondo la categoria catastale pertinente non è soggetto all'imposta.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola

    La norma individua i requisiti di ruralità, comprendendo anche gli immobili destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli svolte da cooperative e consorzi.

  • D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis

    La disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza come norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente ai fabbricati rurali strumentali delle cooperative agricole.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Conferma il trattamento di esenzione ICI degli immobili iscritti catastalmente come rurali, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011

    Consente al contribuente di chiedere la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità mediante apposita domanda e autocertificazione, con effetti retroattivi nei limiti previsti dalla legge.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013

    È stato qualificato come norma di interpretazione autentica e consente, per le variazioni catastali richieste secondo la procedura prevista, effetti fiscali dal quinto anno antecedente alla domanda.

  • Codice di procedura civile, artt. 345, 394 e 336

    Nel giudizio di rinvio non sono normalmente ammesse nuove prove, salvo documenti sopravvenuti o non producibili prima; la riforma o cassazione del capo principale incide anche sui capi accessori necessariamente collegati, come gli interessi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57, 58 e 63

    Le norme regolano i limiti delle nuove domande e produzioni documentali nel processo tributario e nel giudizio di rinvio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria dipende da un atto catastale, l'eventuale contestazione della categoria o del classamento deve essere proposta con autonoma impugnazione dell'atto catastale, non incidentalmente nel giudizio di rimborso o di accertamento dell'imposta.
  • Per gli immobili iscritti in catasto, la categoria catastale attribuita assume un ruolo decisivo ai fini dell'ICI: la categoria D/10 o A/6 può determinare il riconoscimento della ruralità, mentre il giudice tributario non può sostituirsi all'autorità catastale accertando incidentalmente una diversa qualificazione.
  • Il Comune che intenda contestare l'esenzione derivante dall'attribuzione della categoria rurale deve impugnare autonomamente il provvedimento catastale; non è sufficiente limitarsi a negare la ruralità nel giudizio promosso dal contribuente.
  • La produzione nel giudizio di rinvio di documenti formatisi successivamente alla precedente fase processuale può essere ammessa, perché non si tratta necessariamente di una nuova prova tardiva, ma di documentazione sopravvenuta.
  • Le norme che chiariscono retroattivamente i requisiti di ruralità possono essere applicate anche a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, quando siano qualificate come disposizioni interpretative e non introducano una disciplina completamente nuova.
  • In una domanda di rimborso relativa a un fabbricato non ancora iscritto in catasto, il giudice può invece valutare direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità; in tale caso l'onere della prova ricade sul contribuente.
  • Gli interessi e gli altri accessori seguono normalmente le sorti del capo principale relativo al rimborso: la sua impugnazione può impedire la formazione del giudicato autonomo anche sugli accessori.

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