Cassazione Civile, Ordinanza n. 18667/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare ancora pendente, nella quale era ammessa al passivo. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo in parte la pretesa, ma aveva determinato la durata ragionevole della procedura in sette anni, anziché nei sei anni previsti dall’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, valorizzando la particolare complessità della procedura concorsuale. Inoltre aveva scomputato dalla durata irragionevole i tempi relativi agli esperimenti di vendita tentati dal curatore. La ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 CEDU, 1 Protocollo addizionale, 111 e 117 Cost., per avere la Corte territoriale superato il termine legale di sei anni e fissato autonomamente in sette anni la durata ragionevole; 2) violazione della medesima norma per avere escluso dal calcolo della durata irragionevole i tempi delle vendite fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali fissato dall’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 è inderogabile e non può essere aumentato dal giudice di merito in base alla complessità del caso. Poiché la Corte d’appello aveva determinato la durata ragionevole in sette anni invece che in sei, il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001
durata "legale" di sei anni per le procedure concorsuali
Il termine previsto per le procedure concorsuali è univoco, inderogabile e non può essere elevato dal giudice sulla base della complessità del procedimento.
art. 2, comma 2, l. n. 89/2001
Resta ferma la valutazione del giudice dell’equa riparazione sull’effettiva sussistenza della violazione del termine ragionevole, anche in presenza del superamento del termine legale.
Disciplina la quantificazione dell’indennizzo, che è calibrata sul caso concreto una volta accertata la violazione.
art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, l. n. 89/2001
Tipizzano circostanze idonee a superare la presunzione di spettanza dell’equa riparazione oltre il termine ragionevole.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU
Richiamato in relazione alla pretesa dell’equa riparazione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di conformità dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.
La censura è ricondotta al vizio di violazione/falsa applicazione di legge, non a un mero riesame del fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole delle procedure concorsuali, il termine di durata ragionevole fissato dall’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 ha natura legale, inderogabile e non è rimesso a valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La complessità della procedura concorsuale non consente di superare il termine legale di durata ragionevole predeterminato dal legislatore, perché la norma sottrae la relativa determinazione alla discrezionalità giudiziaria.
- Il giudice dell’equa riparazione conserva il potere di accertare se, nel caso concreto, vi sia stata o meno violazione del termine ragionevole e di escludere il diritto all’indennizzo in presenza delle circostanze tipizzate dalla legge; ma, una volta accertata la violazione, la quantificazione dell’indennizzo segue i criteri dell’art. 2-bis.
- In sede di legittimità è deducibile la violazione di legge quando il giudice di merito applichi in modo non conforme la disciplina legale della durata ragionevole, mentre la mera valutazione fattuale resta in linea di principio riservata al giudice del merito.
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