Cassazione Penale, Sentenza n. 06831/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 21/07/2025 riguardante tre telefoni cellulari intestati al ricorrente, persona offesa in un procedimento per rapina. Il ricorrente deduceva: 1) carenza e illogicità della motivazione del decreto di sequestro perché mancherebbe un nesso logico tra il contenuto dei telefoni e l'accertamento dei fatti o l'identificazione degli autori; il Tribunale avrebbe illegittimamente 'integrato' la motivazione del PM attingendo agli atti d'indagine; 2) eccessività e sproporzione della misura rispetto alla tutela della riservatezza e della vita privata, con sequestro ingiustificato su beni della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per vizi logici della motivazione. Ha inoltre affermato che il decreto di sequestro probatorio era dotato del minimo richiesto di motivazione, posto che il PM aveva indicato, seppur sinteticamente, la ragione della misura: la necessità di acquisire i telefoni in ragione di elementi emersi subito dopo il fatto che avevano suscitato dubbi sulla veridicità della dichiarazione della persona offesa. Il Tribunale del riesame poteva integrare e precisare le esigenze probatorie in sede di conferma. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 325
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge; quindi le censure sul merito logico della motivazione non sono generalmente ammissibili in Cassazione in questa materia.
Codice di procedura penale - art. 606
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento agli specifici motivi di impugnazione previsti per la cassazione; la Corte ricorda che i vizi meramente logici della motivazione non rientrano normalmente nell'ambito di impugnazione consentito per le ordinanze di riesame ai sensi dell'art. 325.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi consolidati)
Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio richiede una motivazione anche succinta, modulata in relazione alla natura del fatto e del bene; il giudice del riesame può integrare e precisare le esigenze probatorie se queste sono almeno genericamente indicate nel provvedimento impugnato; per i dati informatici il PM deve indicare specificamente, pur concisamente, la necessità della limitazione temporanea della disponibilità dei dati.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammissibile solo per violazione di legge: le critiche al mero 'difetto logico' della motivazione sono in via generale inammissibili.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche succinta, che colleghi il bene al reato e specifichi la finalità probatoria perseguita; tale minimo di motivazione è sufficiente per resistere a censure di inammissibilità.
- Il giudice del riesame può integrare e meglio esplicitare le esigenze probatorie del decreto del PM in sede di conferma, purché il provvedimento originario abbia indicato, anche in termini generici, le ragioni del sequestro.
- Il fatto che i beni sottoposti a sequestro appartengano alla persona offesa non esclude in astratto la legittimità del sequestro probatorio quando sussistono ragioni concrete e immediate per acquisire prove rilevanti.
- Nel sequestro di dati informatici e telematici il PM deve indicare, seppur brevemente, le ragioni che giustificano la limitazione temporanea della disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario, bilanciando esigenze probatorie e diritti alla riservatezza.
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