Ordinanza n. 593/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza della Provincia di Pavia n. 222 del 16 settembre 2021, notificata alla Società a mezzo PEC in data 16 settembre 2021, con la quale la Provincia, ritenuta conclusa l'indagine di sua competenza ai sensi degli artt. 244, c. 2 e 245, c. 2 del D.lgs. 152/2006, ha inteso individuare la Società AB Mauri Italy S.p.a. quale responsabile della potenziale contaminazione; e - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso all'Ordinanza, tra cui la comunicazione di ARPA Lombardia (fasc. 2019.7.80.310) notificata alla Società tramite PEC in data 11 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale di individuazione della società quale responsabile della potenziale contaminazione, unitamente agli atti connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza della Provincia di Pavia che, ritenendo conclusa l’indagine di competenza ai sensi degli artt. 244, comma 2, e 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, l’ha individuata quale responsabile della potenziale contaminazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, conseguenti o connessi, tra cui una comunicazione di ARPA Lombardia. Con l’ordinanza in esame il TAR non affronta i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dispone acquisizioni e chiarimenti preliminari per verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione di merito e per aggiornare la situazione fattuale e processuale, inclusa l’eventuale proposizione di ricorsi connessi, la sopravvenienza di fatti o atti e la necessità di ulteriori attività istruttorie. La Provincia è inoltre onerata di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, con breve memoria, se permanga l’interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali ricorsi connessi, fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di istruttoria giudiziale. La Provincia deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice avverte espressamente che l’inerzia della parte ricorrente sulla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’ordinanza provinciale.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’attività provinciale di indagine e individuazione del responsabile della potenziale contaminazione; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, quale riferimento dell’attività amministrativa contestata; l’ordinanza non affronta la legittimità sostanziale dell’atto.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili agli incombenti istruttori; non è specificamente interpretato nel provvedimento.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell’eventuale inerzia della parte onerata di fornire chiarimenti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’ordinanza; non è specificamente interpretato nel provvedimento.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte che, sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, non adempia, traendone elementi per l’eventuale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili all’ordinanza; non è specificamente interpretato nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Prima di calendarizzare o definire il giudizio, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori finalizzati ad aggiornare la situazione fattuale e processuale, acquisire gli atti impugnati e i documenti di corredo e verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
- L’ordinanza istruttoria può imporre termini perentori di adempimento e indicare espressamente le conseguenze processuali dell’inerzia, senza anticipare la decisione sul merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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