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Ordinanza

Ordinanza n. 2031/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del 227.01.2025 con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS- per carenza del requisito della residenza legale

Giustizia amministrativa202510285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito della residenza legale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, identificata con codice K10-OMISSIS, ritenendo carente il requisito della residenza legale. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di ricorso. Il TAR, rilevata la resistenza meramente formale dell’Amministrazione e menzionato un appello asseritamente interposto, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti istruttori sulle questioni controverse.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione resistente, di una relazione di chiarimenti sulle questioni oggetto di causa, anche con riferimento all’appello asseritamente interposto, da depositare entro il 2 marzo 2026. Ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026 e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la resistenza dell’amministrazione è meramente formale e persistono questioni controverse non sufficientemente chiarite, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione istruttoria prima di definire il merito della controversia.
  • L’ordinanza istruttoria può fissare un termine per il deposito della relazione dell’amministrazione e rinviare la trattazione a una successiva udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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