Sentenza n. 96/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni prot. n. -OMISSIS-emesso il -OMISSIS- dalla Prefettura di Lucca – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica con cui è stato fatto divieto al ricorrente “di detenere le armi comuni da sparo e le relative munizioni in suo possesso, per le motivazioni suesposte”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché allo stato incognito, tra cui in particolare la nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con la quale la Questura di Lucca ha formulato proposta di adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS- finalizzata all’eventuale adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, nonché le controdeduzioni della Questura di Lucca del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni adottato dopo la sottrazione di due fucili lasciati incustoditi nell'autovettura del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni deducendo, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha contestato inoltre il lungo tempo trascorso tra il fatto e l'adozione del provvedimento, l'appiattimento dell'amministrazione sugli esiti del procedimento penale relativo all'omessa custodia delle armi e l'assenza di una specifica valutazione prognostica circa il pericolo di uso delle armi da parte sua. Il provvedimento traeva origine dal furto di due fucili da tiro a volo lasciati in un borsone all'interno dell'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via durante la notte. Per tale condotta era stato emesso un decreto penale di condanna, poi estinto per il buon esito della messa alla prova.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio. Le censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute infondate. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il divieto, fondato sulla specifica e grave negligenza nella custodia delle armi: averle lasciate per tutta la notte incustodite nell’autovettura, all’interno di un borsone, aveva reso possibile la loro facile sottrazione. I dolori addominali e la sonnolenza provocata dai farmaci non sono stati considerati idonei a giustificare la condotta, poiché gli obblighi di particolare diligenza connessi alla custodia delle armi imponevano di non lasciarle nella disponibilità di terzi. Il provvedimento non è risultato meramente dipendente dagli esiti penali, avendo l’amministrazione autonomamente desunto dalla condotta un giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi. Il decorso del tempo tra il fatto e l’adozione del divieto non ha consumato il potere amministrativo. Il TAR ha comunque dato atto della possibilità di un successivo riesame, anche alla luce delle condotte successive dell’interessato, ove richiesto.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base della disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere legittimamente fondato su una specifica e grave negligenza nella custodia, quale il lasciare armi incustodite in un’autovettura durante la notte, poiché tale condotta è idonea a evidenziare l’inaffidabilità del detentore nel buon uso delle armi.
- Nel procedimento relativo al divieto di detenzione di armi, l’amministrazione può desumere autonomamente un giudizio di inaffidabilità dalla condotta concretamente tenuta dall’interessato; il provvedimento non è illegittimo per il solo fatto che il medesimo comportamento sia stato oggetto anche di un procedimento penale.
- Il decorso del tempo tra la condotta negligente e l’adozione del divieto di detenzione di armi non determina, di per sé, la consumazione del potere amministrativo.
- Gli obblighi di diligenza connessi alla custodia delle armi sono particolarmente rigorosi e non sono necessariamente esclusi da condizioni personali contingenti, come dolori fisici o sonnolenza derivante dall’assunzione di farmaci, quando la condotta abbia comunque lasciato le armi esposte alla sottrazione da parte di terzi.
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