Sentenza n. 2416/2026 - Roma, Sezione 5B
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 11 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda dell’11 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata l’11 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che l’inerzia ministeriale le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, fosse intervenuto un provvedimento espresso né risultassero richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il riconoscimento deve essere deciso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché il Ministero è rimasto inerte e non risultavano richieste integrative, il TAR ha ordinato all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Sia il Ministero sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso integra l'inadempimento dell'obbligo di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine per la verifica e l'eventuale integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato, anche mediante nomina anticipata del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento e a fondare l'azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- In assenza di richieste di integrazione, il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro il termine decorrente dalla domanda secondo la disciplina applicabile, senza che l'amministrazione possa mantenere indefinitamente una condotta inerte.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel decidere sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione e l'eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi stabiliti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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