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direttiva

Direttiva 2002/23

Direttiva 2002/23/CE della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Normativa europea32002L0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari previsti dal diritto UE per alcune sostanze attive recentemente iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Inserisce nuovi valori negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, con alcune quantità massime provvisorie che diventano definitive in date prestabilite. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2002 e applicarle dal 1 settembre 2002. La Commissione fonda le misure su valutazioni scientifiche che escludono superamenti delle ADI e, per la pimetrozina, della dose di riferimento acuta.

Modifica degli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari in cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale per includere/aggiornare i valori relativi a flupirsulfuron metile, pimetrozina, azossistrobina e kresoxym metile.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, mediante la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Riguarda i residui delle sostanze attive flupirsulfuron metile, pimetrozina, azossistrobina e kresoxym metile, con effetti indiretti su Stati membri, operatori del settore fitosanitario e filiera agroalimentare. Include limiti provvisori che diventano definitivi a determinate date; per i prodotti/usi non ancora autorizzati si prevede il livello minimo di determinazione analitica.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari

La direttiva 2002/23/CE della Commissione aggiorna i valori massimi di residui di antiparassitari previsti dal diritto UE per cereali, prodotti alimentari di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. L’intervento si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e si fonda sulle valutazioni scientifiche effettuate per quattro nuove sostanze attive: flupirsulfuron metile, pimetrozina, azossistrobina e kresoxym metile.

Finalità e base scientifica

La Commissione precisa che le sostanze attive in questione sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto ritenute idonee per specifici usi agricoli. Le valutazioni dei dati disponibili e dei rapporti di riesame hanno consentito di concludere che i limiti massimi di residui proposti non comportano il superamento delle dosi giornaliere accettabili (ADI) fissate per ciascuna sostanza. Per la pimetrozina è stata anche fissata una dose di riferimento acuta; le valutazioni di esposizione hanno escluso un’esposizione acuta inaccettabile per i consumatori.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva interviene su tre atti settoriali:

  • direttiva 86/362/CEE, per i cereali;
  • direttiva 86/363/CEE, per i prodotti alimentari di origine animale;
  • direttiva 90/642/CEE, per alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Le modifiche riguardano in particolare:

  • flupirsulfuron metile;
  • pimetrozina;
  • azossistrobina;
  • kresoxym metile.

La Commissione giustifica anche la fissazione prudenziale di quantità massime provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per i prodotti per i quali non sia stata ancora concessa alcuna autorizzazione, in modo da garantire un’adeguata tutela del consumatore.

Contenuto delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 aggiunge all’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE nuove quantità massime di residui; per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina tali valori sono inizialmente provvisori e diventano definitivi entro il 1 dicembre 2005.

L’articolo 2 aggiunge all’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE nuove quantità massime di residui; anche qui la pimetrozina è disciplinata con valore provvisorio destinato a diventare definitivo entro il 1 dicembre 2005.

L’articolo 3 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE in due modi:

  • aggiunge i valori per flupirsulfuron metile e pimetrozina indicati nell’allegato della direttiva;
  • sostituisce i valori preesistenti per l’azossistrobina con quelli nuovi.

L’articolo 4 aumenta a 0,2 mg/kg il limite massimo di residui provvisorio per il kresoxym metile nelle fragole, con precisazione che il valore indicato come provvisorio diventa definitivo dal 19 ottobre 2004.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva, in quanto atto che vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, richiede una trasposizione nazionale. L’articolo 5 impone agli Stati membri di:

  • adottare entro il 31 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicarle dal 1 settembre 2002;
  • informare immediatamente la Commissione dell’adozione;
  • inserire nei testi nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarli di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro.

Entrata in vigore

L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La data di adozione è il 26 febbraio 2002 e la pubblicazione in GU è del 7 marzo 2002, con conseguente entrata in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione.

Considerazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare la direttiva ha rilievo soprattutto perché aggiorna i parametri di conformità dei prodotti immessi sul mercato. La presenza di limiti provvisori e la loro trasformazione in definitivi a date predeterminate richiedono un costante monitoraggio dei livelli di residui lungo la filiera, nonché attenzione alle eventuali misure nazionali adottate dagli Stati membri per gli usi ancora non completamente autorizzati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui nei cereali

L’articolo 1 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE inserendo nuove quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze interessate. Per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina i valori inseriti sono provvisori e cessano di esserlo entro il 1 dicembre 2005, diventando definitivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/362/CEE.

Aggiornamento dei limiti nei prodotti alimentari di origine animale

L’articolo 2 modifica l’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE aggiungendo nuove quantità massime di residui di antiparassitari. La pimetrozina è soggetta a un valore provvisorio che diventa definitivo entro il 1 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/363/CEE.

Aggiornamento dei limiti nei prodotti vegetali e ortofrutticoli

L’articolo 3 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE aggiungendo i valori per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina indicati nell’allegato della direttiva e sostituendo i valori esistenti per l’azossistrobina con quelli nuovi riportati nell’allegato.

Limite provvisorio per il kresoxym metile nelle fragole

L’articolo 4 porta a 0,2 mg/kg il limite massimo di residui provvisorio per il kresoxym metile nelle fragole, specificando che il valore provvisorio diventa definitivo con effetto dal 19 ottobre 2004.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 agosto 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1 settembre 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareprodotti fitosanitaritutela dei consumatoricommercio alimentare

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