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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24663/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, in relazione a una compravendita immobiliare del 15 maggio 2017 registrata il 24 maggio 2017 tra una venditrice e una società acquirente, rideterminava il valore dell’immobile e recuperava maggiore imposta di registro per euro 38.376,00. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. La resistente si costituiva con controricorso. Successivamente la resistente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che la società coobbligata acquirente aveva definito agevolmente la medesima lite ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130/2022, con pagamento della somma dovuta e decreto presidenziale di estinzione del giudizio promosso da tale coobbligata sul medesimo atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dimostrava il perfezionamento della definizione agevolata della lite da parte della coobbligata acquirente, avente a oggetto il medesimo avviso di liquidazione. Ha quindi applicato l’art. 5, comma 13, della l. n. 130/2022, secondo cui la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di disposizione di natura eccezionale e sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130

    comma 13; comma 5; comma 8

    La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, quando la controversia riguarda il medesimo atto impugnato; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica alla fattispecie estintiva derivante da definizione agevolata della lite, perché norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite perfezionata da uno dei coobbligati può estendere i propri effetti anche agli altri coobbligati, purché la controversia riguardi il medesimo atto impositivo e non si tratti di controversie autonome riferite a atti diversi.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, è sufficiente la prova documentale del perfezionamento della procedura agevolativa, del pagamento dovuto e dell’assenza di diniego sull’istanza.
  • Le disposizioni che prevedono conseguenze economiche aggravate o sanzionatorie, come il contributo unificato aggiuntivo, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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