Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza di appello (che aveva ridotto la pena a 2 anni e concesso benefici) con otto motivi: nullità e insufficiente motivazione per presunto omesso esame dei rilievi delle consulenze di parte; contestazione della capacità a testimoniare delle minori; contestazione dell'attendibilità delle vittime e di altri testi; mancato riconoscimento dell'elemento soggettivo per il reato di atti sessuali con minore (art. 609-quater); deduzione di non configurabilità del reato di atti osceni (art. 527) per la collocazione dei fatti in ambito privato e per depenalizzazione; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi nel calcolo della continuazione e degli aumenti di pena; e doglianze sulla misura della provvisionale per danno morale alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (Tribunale di Chieti e Corte d'appello di L'Aquila), ritenendo adeguata e logica la motivazione sulla capacità a testimoniare e sull'attendibilità delle minori, sul carattere degli atti sessuali e degli atti osceni contestati, sulla quantificazione e motivazione delle circostanze e degli aumenti di pena, nonché sulla determinazione della provvisionale. Di conseguenza è stato mantenuto l'esito della sentenza di appello: condanna per i reati contestati con pena rideterminata a due anni di reclusione, riconoscimento dei benefici concessi dalla Corte d'appello e conferma delle statuizioni civili nella misura stabilita dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 609-quater cod. pen.
La nozione di atti sessuali comprende toccamenti e palpeggiamenti che invadono la sfera sessuale della vittima; nel caso concreto gli elementi probatori hanno consentito di ritenere sussistente l'elemento soggettivo e l'invasione sessuale anche se di breve durata.
art. 527 cod. pen.
Esibizione del membro e atti di masturbazione in presenza di minori integrano il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico; la Corte ha ritenuto provati più episodi sulla base delle dichiarazioni e riscontri.
art. 81 cod. pen.
Applicata la continuazione tra reati principali e satellite con aumento proporzionato: la Corte ha ritenuto congruo l'aumento complessivo per i reati satelliti e ha escluso un cumulo materiale irregolare.
art. 132 cod. pen.
Il giudice deve motivare la determinazione della pena e gli aumenti; la Corte ha ritenuto sufficiente una motivazione proporzionale all'entità dell'incremento sanzionatorio quando questo è esiguo.
art. 133 cod. pen.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso al libero apprezzamento del giudice; quest'ultimo può scegliere tra i vari elementi e negare le attenuanti per motivi rilevanti come la giovane età delle vittime e la reiterazione delle condotte.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: in ipotesi di doppia conforme la Cassazione può sindacare solo omissioni di temi probatori decisivi o manifeste contraddizioni; non può rivedere liberamente valutazioni di fatto ben motivate.
art. 125, art. 192, art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati a fronte delle doglianze sulle consulenze tecniche e sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che i rilievi di parte non siano stati adeguatamente specificati dal ricorrente e che non sussista omessa risposta idonea a determinare nullità.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nelle censure difensive relative alle circostanze attenuanti; la Corte ha applicato i principi consolidati in materia di valutazione delle attenuanti senza riscontrare errori di diritto.
art. 539 cod. proc. pen.
La provvisionale per danno non patrimoniale è discrezionale del giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo se manchi totalmente la motivazione o vi sia macroscopica deviazione dalla comune esperienza; nel caso la somma è stata ritenuta congrua.
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla dichiarazione di inammissibilità senza rilevanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato il principio per escludere sanzioni processuali particolari.
Massime di principio
- La testimonianza della vittima di reati sessuali, anche se minorenne, può costituire prova piena da sola, ma i giudici devono vagliarne rigorosamente credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; discrepanze lievi o ricordi costruiti non eliminano automaticamente l'attendibilità.
- In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado concordi), la Cassazione ha un sindacato molto limitato: può intervenire solo per omissioni di esame di temi probatori decisivi o per manifeste contraddizioni nella motivazione.
- La valutazione della capacità a testimoniare dei minori è perizia tecnica e decisione di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione occorre specificare puntualmente errori evidenti nella motivazione, non una generica richiesta di rivalutazione.
- La nozione di atti sessuali con minore comprende toccamenti e palpeggiamenti anche di breve durata che invadono la sfera sessuale; la contestazione del mero 'tenere in braccio per sicurezza' richiede elementi concreti forti per scalfire la valutazione del giudice di merito.
- La determinazione della pena, l'applicazione della continuazione e la quantificazione della provvisionale sono materie di ampia discrezionalità di merito e difficilmente rivedibili in cassazione se adeguatamente motivate e proporzionate.
- Per proporre ricorso utile in Cassazione è essenziale che i motivi siano specifici e confrontino direttamente le argomentazioni del giudice di merito, indicando con precisione i punti omessi o travisati; la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti è insufficiente.
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