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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24597/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p.: la ricorrente deduce che la condanna si fonda unicamente sulla deposizione della persona offesa, la cui attendibilità sarebbe dubbia perché la vittima avrebbe ricordato dettagli (taglio delle banconote) nonostante l'esiguità della somma (€30), non aveva verificato immediatamente il contenuto del portafogli (controllo avvenuto dopo circa una settimana) ed era già stata escussa due volte; inoltre né la persona offesa né un'altra teste avevano notato manovre di occultamento, sicché la condotta della Lombardi dovrebbe essere ricondotta al tentativo di furto e non al furto consumato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito argomentazioni logiche e coerenti: la persona offesa aveva denunciato il furto di un carnet di assegni (subito bloccato) e di una modesta somma in denaro (descritto con la formula "se non ricordo male"), la vittima si era riservata di verificare il portafogli e lo aveva fatto dopo circa una settimana; la Corte ha ritenuto che tali elementi non bastassero a dichiarare l'inattendibilità o la falsità della dichiarazione e che altri elementi (visione della Lombardi rovistare nella borsa, rifiuto della Lombardi di mostrare la borsa, sua fuga e il fatto di essere stata fotografata) supportassero la decisione di merito. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile perché ripetitivo delle doglianze già proposte in appello e non ha confutato le argomentazioni della Corte di merito. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La fattispecie è stata ritenuta applicabile dalla Corte di merito come qualificazione del reato contestato (furto in circostanze rilevanti), rispetto all'originaria imputazione; nella decisione di Cassazione la norma è richiamata solo come parte della qualificazione del fatto e non è oggetto di specifica interpretazione normativa da parte della Corte

  • art. 628, commi 2 e 3-bis, cod. pen.

    Costituiva l'originaria qualificazione dell'illecito contestato; la Corte di Appello ha riformulato la qualificazione in 624-bis, circostanza richiamata nella motivazione oggetto del ricorso

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di ricorso (vizio di motivazione): la Corte di Cassazione verifica se la motivazione della sentenza impugnata sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica. In questo caso la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse logica e coerente con le prove, per cui il vizio dedotto non sussiste

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite formale rispetto all'enunciazione del motivo in Cassazione (il motivo è enunciato nei limiti previsti dalla disposizione), con riferimento ai limiti di motivazione consentiti in ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata nelle conclusioni del Pubblico Ministero (collegata a disposizioni emergenziali/procedurali), citata dal PM nel chiedere l'inammissibilità; nella pronuncia di Cassazione non risulta che tale disposizione abbia inciso direttamente sul decisum, se non come elemento procedurale richiamato dalla pubblica accusa

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di attendibilità delle prove se la Corte di merito ha fornito una motivazione logica e coerente: le valutazioni di credibilità spettano al giudice di merito e la loro meramente diversa ricostruzione non è sufficiente per l'accoglimento del ricorso in Cassazione
  • Il semplice rilievo di incongruenze o ritardi nella memoria della persona offesa (es. controllo del portafogli dopo alcuni giorni) non determina automaticamente inattendibilità se vi sono elementi che rendono la versione complessivamente plausibile (es. denuncia del carnet di assegni, blocco degli assegni, comportamento dell'imputata come la fuga o il rifiuto di mostrare la borsa)
  • Per sostenere con successo un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. occorre dimostrare che la motivazione sia contraddittoria, illogica o assente rispetto alle questioni decisive: argomentazioni generiche, ripetitive o basate su una diversa ricostruzione congetturale sono inammissibili
  • Comportamenti della persona imputata (es. fuga, rifiuto di mostrare effetti personali) possono essere valutati dalla Corte di merito come indizi della consumazione del reato e non sono facilmente riformabili in Cassazione se sostenuti da altre dichiarazioni testimoniali coerenti
  • L'inammissibilità del ricorso comporta frequentemente oneri economici per il ricorrente (spese processuali e somme in favore della Cassa delle Ammende): valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

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