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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16279/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore equa riparazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso da due parti che avevano partecipato come persone offese e attori in un complesso processo penale e civile originato dagli eventi franosi di Sarno del 5 maggio 1998, in cui era deceduto il loro congiunto. La Corte d'appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero della giustizia contro il decreto monocratico che aveva liquidato l'indennizzo, aveva ritenuto di dover ridurre la durata rilevante del processo presupposto escludendo i periodi di astensione forense e quelli tra il deposito del provvedimento definitorio e la successiva impugnazione, nonché applicando una riduzione del 20% dell'indennizzo per l'elevato numero di parti. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2 quater, L. n. 89 del 2001 e dell'art. 111 Cost. nonché dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e per errato calcolo della durata del processo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse indicato in modo intelligibile i periodi esclusi e che avesse omesso di computare vari segmenti temporali rilevanti, compreso il tempo tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione, oltre al tempo necessario per le impugnazioni; 2) violazione dell'art. 2, comma 2 bis, L. n. 89 del 2001, per avere la Corte parcellizzato la durata del processo invece di valutarlo complessivamente nelle sue varie fasi; 3) violazione degli artt. 2 bis, comma 1 bis, e 2, comma 2 bis, L. n. 89 del 2001, per l'illegittima riduzione del 20% dell'indennizzo, assumendo che la pluralità delle parti non avesse inciso sulla complessità del giudizio. Il Ministero si è difeso con controricorso. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: il decreto impugnato era privo di motivazione effettiva sul calcolo della durata ragionevole e sulle ragioni dell'esclusione di specifici periodi di stasi processuale, integrando motivazione apparente/nullità. Ha inoltre ribadito che l'art. 2, comma 2 quater, va interpretato nel senso che non si computa il tempo per impugnare solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, coerentemente con la finalità compensativa dell'equa riparazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché la riduzione dell'indennizzo trova base nell'art. 2 bis, comma 1 bis, quando le parti del processo presupposto sono più di dieci. La decisione finale è stata la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, cassando il decreto della Corte d'appello di Salerno per motivazione apparente e per errata/imprecisa valutazione della durata del processo presupposto nell'ambito della domanda di equa riparazione. Ha respinto il terzo motivo sulla riduzione del 20% dell'indennizzo per pluralità di parti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2 quater, L. n. 89 del 2001

    "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa"

    La norma va letta in senso conforme alla CEDU: non si esclude dal computo il periodo per proporre impugnazione in termini generali, ma solo nei confronti della parte che ha concretamente il potere di impugnare; inoltre la finalità della disciplina è il ristoro del patimento subito per la pendenza del processo dovuta a disfunzioni statali.

  • art. 2 bis, comma 1 bis, L. n. 89 del 2001

    "la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta"

    Consente la diminuzione dell'indennizzo in presenza di un numero elevato di parti del processo presupposto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della riduzione nel caso concreto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di una reale esposizione delle ragioni della decisione integra motivazione apparente e quindi nullità del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro sulla necessità di motivazione effettiva e controllabile del provvedimento giudiziale.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, in presenza di deposito tardivo della sentenza d'appello penale, il termine per impugnare decorreva dalla comunicazione e non dal deposito.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice deve motivare in modo effettivo e intelligibile il computo della durata del processo presupposto e le ragioni dell'eventuale esclusione di singoli periodi; una motivazione solo apparente è nulla.
  • Ai fini dell'art. 2, comma 2 quater, L. n. 89 del 2001, il periodo compreso tra l'inizio del termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione non si sottrae al computo in modo indiscriminato, ma solo rispetto alla parte che abbia il potere di proporre l'impugnazione.
  • Il processo presupposto va considerato nella sua reale articolazione, ma senza frammentazioni arbitrarie o apodittiche che impediscano di comprendere il percorso logico seguito dal giudice nel determinare la durata ragionevole e l'eventuale ritardo.
  • La riduzione dell'indennizzo per pluralità di parti è ammissibile quando ricorrano i presupposti normativi previsti dall'art. 2 bis, comma 1 bis, L. n. 89 del 2001, anche se la pluralità deriva da più soggetti con posizione processuale omogenea.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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