Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03568/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/02/2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era affetto da genericità assoluta, perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello e non spiegava le ragioni per cui tale decisione sarebbe stata viziata sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Dal testo non emerge il reato sostanziale oggetto del giudizio né il contenuto integrale della sentenza di appello, ma solo che il ricorso mirava a contestare la pena e il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specificamente i passaggi ritenuti erronei o illogici.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la conseguenza processuale dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.