Cassazione Civile, Ordinanza n. 37948/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato, per l’anno d’imposta 2005, un maggior reddito d’impresa e quindi maggiori imposte ai fini Irpef, Iva e Irap, sulla base del rilievo di ricavi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, in primo grado e poi in appello, vizi formali per asserita violazione del contraddittorio preventivo e l’inadeguatezza dello studio di settore utilizzato rispetto all’attività concretamente svolta. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 10, comma 3-bis, L. 146/1998, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato come valido invito al contraddittorio una comunicazione dell’Agenzia del 16.2.2007; con il secondo denunciava violazione dell’art. 62-bis del D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993, assumendo che la CTR avesse applicato una categoria di studi di settore non corrispondente all’attività effettivamente esercitata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato il difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto integrale o significativo della comunicazione contestata né aveva indicato in modo puntuale le deduzioni formulate nel merito, con conseguente impossibilità di valutare la decisività della censura; inoltre ha osservato che la doglianza finiva per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Sul secondo motivo ha ravvisato una violazione del principio di autosufficienza, perché il ricorso non riportava il metodo di calcolo dello studio di settore applicato dall’Amministrazione né specificava i maggiori costi che l’attività svolta comporterebbe; anche tale censura, in sostanza, chiedeva un nuovo esame dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. È stata quindi confermata la soccombenza del contribuente, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi contesta in cassazione la valutazione di un documento ha l’onere di trascriverne il contenuto rilevante e di indicare puntualmente le deduzioni svolte nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio preventivo in tema di accertamento.
art. 10, comma 3-bis, L. 146/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dell’obbligo di contraddittorio preventivo nei procedimenti fondati sugli studi di settore.
art. 62-bis del D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993
Richiamato dal ricorrente per contestare l’applicazione di uno studio di settore non coerente con l’attività concretamente svolta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura su un documento è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante e non indica con precisione le deduzioni svolte nei gradi di merito, poiché il controllo di legittimità non può supplire alle carenze di autosufficienza del ricorso.
- La deduzione di violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- In materia di accertamenti fondati sugli studi di settore, il contribuente che ne contesti l’applicazione deve allegare in modo specifico gli elementi fattuali e tecnici idonei a dimostrare l’inadeguatezza dello standard rispetto alla concreta attività esercitata.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi ritenuti essenziali e logicamente coerenti, senza dover esaminare analiticamente tutte le risultanze istruttorie, purché renda intellegibile il percorso argomentativo seguito.
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