Parere n. 169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Daniela Ussagi contro il Comune di Bassano del Grappa per l’annullamento: a) del verbale di deliberazione della Giunta comunale di Bassano del Grappa n. 335 dell’11 agosto 2023 avente ad oggetto “Legge 18.3.1968 n. 337. Individuazione area aggiuntiva / alternativa a quella già identificata nel piazzale dell’ex Caserma Fincato per lo stanziamento dei carri di abitazione degli esercenti di attrazioni viaggianti, in occasione dei luna park annuali e di altre attrazioni minori”; b) del verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 451 del 26 ottobre 2023, avente ad oggetto “LP_2023_52 Infrastrutturazione carriaggi parcheggio via Prè - CUP I79J23001450004. Approvazione intervento”; c) delle determinazioni dirigenziali dell’Area lavori pubblici, viabilità e protezione Civile n. 2481 del 9 novembre 2023 “LP_2023_52 Infrastrutturazione carriaggi parcheggio via Prè - CUP I79J23001450004 -Assunzione impegni di spesa per allaccio utenze” e determinazione n. 2736/2023, avente ad oggetto “LP_2023_52 Infrastrutturazione carriaggi parcheggio via Prè - CUP I79J23001450004 - liquidazione spese per allaccio utenze”; d) di ogni atto presupposto (compreso l’atto di indirizzo della Giunta comunale di Bassano del Grappa del 10 agosto 2003 richiamato nella deliberazione di G.C. n. 335/2023), atto conseguente, collegato e connesso, con riserva di motivi aggiunti ed espressa riserva di proporre, con separato ricorso, domanda di risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle deliberazioni e determinazioni comunali relative all’individuazione e all’infrastrutturazione dell’area di via Prè per lo stanziamento dei carri abitativi degli esercenti di attrazioni viaggianti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, le deliberazioni della Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali concernenti l’individuazione dell’area comunale di via Prè e la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione destinati allo stanziamento dei carri abitativi degli esercenti di attrazioni viaggianti. Ha dedotto la violazione delle destinazioni urbanistiche e della convenzione di lottizzazione, la compressione del diritto di accesso e di passaggio verso il proprio lotto edificabile, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse in realtà l’accertamento di un diritto soggettivo di passaggio, nonché l’inammissibilità per l’assenza di una lesione attuale, trattandosi di atti meramente prodromici. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se il ricorso straordinario fosse ammissibile o se la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha applicato il criterio del petitum sostanziale, considerando non soltanto la domanda formale di annullamento degli atti comunali, ma la causa petendi e la natura effettiva della posizione giuridica dedotta. Ha rilevato che la ricorrente mirava in concreto ad affermare e tutelare un diritto soggettivo di passaggio verso il proprio fondo, asseritamente limitato dall’individuazione dell’area pubblica per lo stazionamento dei carri. La controversia non riguardava quindi direttamente l’esercizio di un potere amministrativo, bensì l’accertamento della portata di un diritto reale privatistico, materia devoluta al giudice ordinario. È stata dichiarata parimenti inammissibile la domanda risarcitoria, ritenuta estranea alla natura del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione ha precisato che la ricorrente può avvalersi della translatio judicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Osservazioni
Giurisdizione e petitum sostanziale
La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e l’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta, non la sola qualificazione formale della domanda come richiesta di annullamento di atti amministrativi.
Diritto di passaggio e diritto soggettivo
Quando la controversia mira in concreto all’accertamento o alla tutela di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, quale il diritto di passaggio, la cognizione appartiene al giudice ordinario anche se il diritto sarebbe inciso da provvedimenti comunali.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento del danno è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il ricorrente può avvalersi della translatio judicii nei modi e nelle forme previste dalla disposizione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le relative censure di omessa comunicazione di avvio del procedimento sono state assorbite perché la controversia è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione non è stata esaminata nel merito, risultando assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 832 c.c.
La ricorrente ha invocato la tutela delle facoltà di godimento e disposizione connesse al diritto di proprietà; la questione è stata ricondotta alla tutela di un diritto soggettivo di natura privatistica.
art. 112 c.p.c.
La Sezione ha ritenuto esaurita la decisione con l’esame della questione di giurisdizione, considerando non rilevanti e comunque inidonei a modificare l’esito gli ulteriori motivi non esaminati.
Massime di principio
- La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, valutando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, anziché la sola formulazione formale della domanda.
- La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando, anche in presenza di atti comunali incidenti sulla viabilità o sull’uso di un’area pubblica, l’obiettivo sostanziale del ricorrente è l’accertamento o la tutela di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, come il diritto di passaggio.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di strade o aree pubbliche, quando l’azione contesta direttamente la legittimità dell’atto amministrativo in sé; non sussiste invece quando l’annullamento dell’atto è dedotto come conseguenza della lesione di un diritto soggettivo privatistico.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la domanda risarcitoria è inammissibile quando risulti estranea alla natura e all’ambito proprio del rimedio straordinario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione non preclude al ricorrente la possibilità di avvalersi della translatio judicii nei modi e nelle forme previsti dall’art. 11 c.p.a.
Ricorso straordinario contro gli atti comunali relativi all’area di via Prè
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una proprietaria di un lotto edificabile confinante con un’area comunale destinata a parcheggio, strada e verde pubblico. Il ricorso riguardava gli atti con cui il Comune di Bassano del Grappa aveva individuato una porzione dell’area di via Prè per lo stanziamento dei carri abitativi degli esercenti di attrazioni viaggianti e aveva approvato e finanziato i lavori di infrastrutturazione dell’area.
Premesse fattuali
Il terreno della ricorrente ricadeva nel comparto B di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi. La pianificazione attuativa prevedeva, tra l’altro, una strada pubblica di collegamento tra via Prè, il parcheggio pubblico e il lotto della ricorrente, oltre ad aree a verde e a parcheggio.
Con deliberazione n. 335 dell’11 agosto 2023, la Giunta comunale aveva individuato l’area nord del parcheggio pubblico di via Prè quale area aggiuntiva o alternativa per lo stanziamento dei carri abitativi durante i luna park annuali e altre manifestazioni. Con deliberazione n. 451 del 26 ottobre 2023 erano stati approvati il quadro esigenziale e il quadro economico dell’intervento di infrastrutturazione, per un importo complessivo di 30.000 euro. Erano poi seguite le determinazioni dirigenziali relative all’impegno e alla liquidazione delle spese per l’allaccio delle utenze.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva dedotto:
- la violazione delle destinazioni urbanistiche, della convenzione di lottizzazione e dell’art. 64 delle NTO del Piano degli Interventi;
- la lesione del diritto di accesso e di passaggio verso il proprio lotto, con compressione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 832 c.c.;
- il difetto di istruttoria e di motivazione sulla scelta dell’area e sulla mancata valutazione di siti alternativi;
- la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione insufficiente, contraddittoria e fondata sull’erronea considerazione dell’intera area come parcheggio pubblico.
Il ricorso conteneva anche un’istanza cautelare e una riserva di separata domanda risarcitoria.
Eccezione di difetto di giurisdizione
Il Comune ha sostenuto che il ricorso mirasse sostanzialmente a tutelare il diritto di accesso al fondo e il diritto di passaggio della proprietaria. Secondo il Comune, la controversia non riguardava quindi l’esercizio di un potere amministrativo, ma un diritto soggettivo di natura civilistica. È stata inoltre dedotta l’assenza di una lesione attuale, poiché gli atti impugnati sarebbero stati soltanto prodromici rispetto a un eventuale successivo provvedimento dirigenziale di occupazione temporanea dell’area.
Criterio del petitum sostanziale
La Sezione ha ritenuto prioritario esaminare l’ammissibilità del ricorso e la questione di giurisdizione. Ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, secondo il quale la giurisdizione non dipende dalla prospettazione formale della domanda, ma dall’oggetto effettivo della controversia, individuato attraverso la causa petendi e la natura della posizione giuridica fatta valere.
Nel caso concreto, benché la ricorrente avesse formalmente chiesto l’annullamento di atti comunali, le censure erano dirette in sostanza a ottenere il riconoscimento e la tutela del diritto di transitare verso il proprio fondo. La posizione dedotta è stata quindi qualificata come diritto soggettivo, consistente nell’affermato diritto di servitù o di passaggio.
Decisione sulla giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha escluso che la controversia vertesse direttamente sull’esercizio di un potere pubblico. L’eventuale illegittimità degli atti comunali era infatti dedotta come conseguenza della lesione del diritto reale della ricorrente. La verifica della sussistenza, dell’estensione e della limitazione del diritto di passaggio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
La Sezione ha richiamato il parere n. 1463/2021, il parere n. 2193/2020 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul criterio del petitum sostanziale. Ha inoltre menzionato l’ordinanza n. 17104/2024 delle Sezioni Unite, secondo cui chi ritenga leso un diritto di uso o di passaggio su una strada, anche interessata da provvedimenti comunali, deve rivolgersi al giudice civile quando l’obiettivo sostanziale sia l’accertamento del diritto reale.
Esito del ricorso
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché la controversia non appartiene alla giurisdizione amministrativa. La domanda risarcitoria è stata dichiarata parimenti inammissibile, in quanto estranea alla natura del rimedio straordinario. L’istanza cautelare è rimasta assorbita e gli ulteriori motivi non sono stati esaminati nel merito, poiché non avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
La Sezione ha infine precisato che la ricorrente può avvalersi della translatio judicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nei modi e nelle forme previste dalla legge.
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