Cassazione Penale, Sentenza n. 12024/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato 41-bis. La difesa sosteneva l'assenza di ruolo di spicco nella consorteria (con riferimento a una presunta partecipazione per la quale nel 2011 sarebbe stata anche assolta), la lontananza temporale dei fatti e la mancanza di indizi attuali di collegamento con il clan, chiedendo l'esclusione della necessità della proroga. Contestava inoltre la genericità e l'apparenza della motivazione circa la perdurante operatività del clan e l'attualità degli indici di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi di diritto relativi all'art. 41-bis (valutazione prognostica basata su elementi indiziari, non sul livello di prova penale) e ha ritenuto legittima e non apparente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva evidenziato il ruolo verticistico e carismatico della detenuta, la perdurante operatività del clan nell'area di riferimento, i legami familiari con affiliati recentemente rimessi in libertà e l'assenza di segni di dissociazione dalla realtà criminale. Ha confermato che il mero decorso del tempo non è sufficiente per escludere la capacità di mantenere collegamenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354), commi 2 e 2-bis
disciplinano l'adozione e la proroga del regime penitenziario differenziato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e richiedono il riscontro di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva
autorizzano una valutazione prognostica basata su indici (profilo criminale, ruolo nell'associazione, ampiezza delle relazioni, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari) e affermano che il mero decorso del tempo non esclude di per sé la capacità di mantenere collegamenti; la motivazione deve essere non apparente ma il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata in sentenza in relazione alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente quando il ricorso è rigettato
Massime di principio
- L'applicazione e la proroga del 41-bis si fondano su una valutazione prognostica: non è richiesta la prova penale della colpevolezza, ma la sussistenza di indici che rendano ragionevole il collegamento con l'organizzazione criminale.
- Indici rilevanti includono ruolo ricoperto nell'organizzazione, ampiezza e natura delle relazioni, perdurante operatività del clan, legami familiari con affiliati e assenza di elementi concreti di dissociazione; tali elementi possono giustificare la permanenza del regime anche senza nuovi fatti criminosi.
- Il mero decorso del tempo non è sufficiente per escludere la necessità della misura: occorrono elementi concreti e specifici che attestino la perdita della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.
- Il sindacato della Cassazione sul mantenimento o sulla proroga del 41-bis è limitato al controllo di legittimità e alla verifica che la motivazione non sia apparente; la valutazione di merito sui fatti rimane in larga parte di competenza del giudice di merito e dell'autorità amministrativa/ministeriale.
- Per impugnare con chance di successo una misura o una proroga 41-bis è utile produrre elementi concreti e nuovi (esiti positivi del trattamento, attestazioni di distanziamento, prova dell'inattività del clan, cambiamenti nel tenore di vita familiare) e non limitarsi a censure generiche o al richiamo al solo decorso del tempo.
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