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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32005/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una lite successoria su un testamento olografo attribuito al de cuius, con contestazione della sua genuinità e con domanda di dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti di uno dei familiari chiamati all'eredità. In primo grado era stata accolta la querela di falso, era stata affermata la successione in base al testamento ritenuto autentico, era stata dichiarata l'indegnità a succedere del convenuto e ne era stata disposta la restituzione dei beni ereditari e il pagamento di un'indennità di occupazione. In appello il soccombente aveva dedotto, tra l'altro, la nullità del processo per mancata comunicazione al Pubblico Ministero, la nullità per mancata interruzione del giudizio dopo la morte di una convenuta, l'erronea valutazione della consulenza grafologica d'ufficio e l'insufficienza della prova circa l'uso consapevole del testamento falso ai fini dell'indegnità a succedere. In cassazione proponeva sette motivi, sostanzialmente tutti incentrati su vizi processuali, violazione delle regole di valutazione della prova e contestazione dell'accertamento di fatto circa la falsità del testamento e la consapevolezza dell'uso del documento falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la comunicazione al Pubblico Ministero risultava dagli atti di cancelleria e dal modo in cui il processo era stato trattato, mentre l'evento morte della convenuta era stato solo comunicato a fini informativi, senza la volontà di provocare l'interruzione del giudizio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la doglianza sulla valutazione della consulenza tecnica mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in cassazione. Ha ritenuto inammissibili il quinto e il settimo motivo, perché anch'essi diretti a sollecitare una diversa lettura degli indizi e delle prove sulla consapevolezza dell'uso del testamento falso e sull'indegnità a succedere. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per la presenza di una "doppia conforme", non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. La parte resistente è risultata vittoriosa e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 71 c.p.c. per censurare la dedotta mancata comunicazione al Pubblico Ministero nei casi di intervento obbligatorio.

  • art. 71 c.p.c.

    Norma invocata sulla comunicazione al Pubblico Ministero nei procedimenti nei quali il suo intervento è obbligatorio.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina processuale della querela di falso.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riguardo alle modalità della comunicazione al Pubblico Ministero.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare la pretesa contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne disattende la regola legale di valutazione; non quando si contesti solo il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 281 quinquies c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, nel contesto della doglianza relativa alla dichiarazione di interruzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    La dichiarazione dell'evento morte produce interruzione solo se è finalizzata a ottenere tale effetto; una mera comunicazione informativa, specie in comparsa conclusionale, non basta.

  • art. 463 n. 6 c.c.

    Norma posta a fondamento della pretesa indegnità a succedere per aver scientemente usato un testamento falso.

  • art. 2227 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento da parte della Corte.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento da parte della Corte.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice costruisce la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si chieda una diversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra le due decisioni di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure si traducessero in reali violazioni di legge anziché in contestazioni di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per vizi della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità dedotta ritenendo corretta la motivazione sul piano logico-giuridico.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'esame nel merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, non si determina nullità della decisione se il P.M. sia stato ritualmente informato dell'esistenza del giudizio e posto in condizione di intervenire; non rileva la mancata partecipazione effettiva, né il modo concreto in cui il potere di intervento sia stato esercitato.
  • L'evento morte della parte dichiara interruzione del processo solo quando la dichiarazione del difensore sia chiaramente finalizzata a ottenere tale effetto; una comunicazione resa per mera informazione, soprattutto in un atto difensivo come la comparsa conclusionale, non è sufficiente a provocare l'interruzione.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato una regola legale di valutazione; non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La valutazione delle prove indiziarie e la verifica della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione quando il ricorrente chieda solo una diversa lettura dei fatti e degli indizi.
  • L'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica o di convocazione del consulente per chiarimenti è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il suo rigetto non è censurabile in cassazione se la motivazione complessiva renda superflua o irrilevante l'ulteriore indagine.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Ai fini dell'indegnità a succedere ex art. 463, n. 6 c.c., non basta la falsità del testamento: occorre anche l'uso consapevole del testamento falso, da accertarsi con giudizio di merito fondato su elementi indiziari logicamente coerenti.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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