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Sentenza

Sentenza n. 4315/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5008/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202601146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5008/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per tre anni scolastici e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5008/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 18 novembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500, oltre accessori, e a corrispondere € 3.994,32 per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del titolo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza che risulti provata l’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza lavoristica era passata in giudicato e che, dalla notificazione del titolo esecutivo conforme il 18 novembre 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere all’esecuzione giudiziale. Non essendo stata provata l’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, corrispondendo € 1.500 per la Carta docente e € 3.994,32 per le ferie non godute, per un capitale complessivo di € 5.494,32, oltre agli accessori stabiliti nel titolo. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con 60 giorni per provvedere. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 5008/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 novembre 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 26 gennaio 2026 (all. 1 al ricorso).

    Il TAR ha ritenuto accertato il passaggio in giudicato della sentenza, sulla base dell’attestazione della cancelleria e del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 18 novembre 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 18 novembre 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo costituito dalla sentenza deve essere notificato nella forma dotata di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’esecuzione in sede di ottemperanza di una sentenza passata in giudicato può essere ordinata quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in copia conforme, presso la sede dell’Amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve dare prova dell’integrale esecuzione del titolo; in assenza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, entro il termine fissato, gli atti necessari al pagamento e alla gestione della spesa pubblica; quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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