Sentenza del 03/03/2017 n. 5403 - Corte di Cassazione
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE IVA su cessione di bene immobile - Accertamento con sentenza definitiva - Successiva sentenza resa "inter alios" di declaratoria di nullità della cessione - Incidenza sul rapporto tributario - Efficacia riflessa del fatto sopravvenuto - Conseguenze - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva già subito un accertamento definitivo relativo all'IVA dovuta per la cessione immobiliare, ma successivamente una sentenza civile, resa tra la venditrice e l'acquirente senza partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato nulla la cessione. Sulla base di tale sopravvenienza, la società aveva chiesto il rimborso dell'IVA. L'Agenzia aveva negato il rimborso invocando il precedente giudicato tributario; la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto irrilevante la sentenza civile inter alios e preclusa ogni nuova contestazione. La contribuente ha impugnato tale decisione sostenendo che la nullità accertata successivamente costituisse una nuova ragione, non coperta dal giudicato tributario, idonea a far venir meno retroattivamente il presupposto dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha precisato che la sentenza civile non aveva efficacia di giudicato diretto nei confronti dell'Agenzia, poiché quest'ultima non era stata parte del giudizio civile; tuttavia, la nullità definitivamente accertata poteva produrre effetti riflessi sulla pretesa tributaria, quale fatto sopravvenuto idoneo a modificare retroattivamente il rapporto d'imposta. Il precedente giudicato tributario copriva solo i fatti e le questioni dedotte o deducibili anteriormente al giudizio e non la successiva declaratoria di nullità. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare la fondatezza della richiesta di rimborso, senza considerarla preclusa dal precedente giudicato.
Norme richiamate
Art. 2909 cod. civ.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato ha limiti soggettivi, estendendosi alle parti, agli eredi e agli aventi causa, e limiti oggettivi, riguardando la causa petendi e l'oggetto della decisione. Non copre le sopravvenienze fattuali o giuridiche successive al giudizio che modifichino il contenuto materiale del rapporto.
Art. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972
La norma individua il presupposto oggettivo dell'IVA nelle cessioni di beni; la declaratoria definitiva di nullità della cessione può incidere retroattivamente sull'esistenza del presupposto impositivo.
Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede la variazione dell'imponibile e dell'imposta in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili.
Il sistema IVA considera rilevanti gli eventi sopravvenuti che modificano retroattivamente gli effetti economici dell'operazione. La variazione costituisce una facoltà del contribuente e non un onere imprescindibile: anche in sua assenza può essere chiesto il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La disposizione è stata richiamata in relazione all'impugnabilità del diniego di rimborso e alla possibilità di introdurre una controversia fondata su una nuova ragione, anche quando riguardi il medesimo rapporto tributario.
Art. 18, comma 4, della sesta direttiva 77/388/CEE
Riconosce il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, diritto che gli Stati membri non possono subordinare a condizioni tali da renderne l'esercizio eccessivamente difficile.
Massime di principio
- Un giudicato tributario non preclude necessariamente una successiva domanda fondata su un fatto nuovo, sopravvenuto dopo la definizione della controversia e non deducibile in quel giudizio.
- Una sentenza civile resa tra soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria non vincola direttamente l'Agenzia delle Entrate, ma può avere effetti riflessi quando accerta in modo definitivo un fatto dal quale dipende il rapporto tributario.
- Nel caso di operazioni IVA successivamente dichiarate nulle, annullate, risolte o altrimenti retroattivamente modificate, il contribuente può chiedere la variazione dell'imposta o, ricorrendone i presupposti, il rimborso dell'IVA indebitamente versata.
- La nuova domanda non costituisce elusione del giudicato se mantiene eventualmente lo stesso oggetto, ma si fonda su una causa petendi nuova e su una sopravvenienza che modifica il rapporto materiale.
- Il giudice deve verificare concretamente la realtà e l'opponibilità del fatto sopravvenuto, potendo l'amministrazione contestare, ad esempio, l'effettività della nullità o l'eventuale natura simulata o collusiva dell'accertamento civile.
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