Sentenza n. 2525/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, n. -OMISSIS- in data 4/2/2026 e notificato in data 9/2/2026 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, come convertito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, in relazione a condotte tenute nei confronti dell'ex convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile adottato su richiesta dell'ex convivente, con riferimento ai dissapori successivi alla cessazione della convivenza e alla gestione del figlio minore. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 11/2009, degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione, la violazione del giusto procedimento e la mancata audizione personale. In particolare, ha sostenuto che i numerosi contatti erano giustificati dalla necessità di gestire il figlio e che la conflittualità era alimentata anche dall'atteggiamento provocatorio e ostruzionistico dell'ex convivente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità e lo sviamento di potere, sostenendo che l'ammonimento fosse stato impropriamente utilizzato per risolvere una controversia familiare e genitoriale e che l'ex convivente, appartenente alla Polizia di Stato, avesse strumentalizzato lo strumento preventivo per finalità private.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha chiarito che l'ammonimento previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 ha natura cautelare, preventiva e dissuasiva e presuppone condotte reiterate, minacce o molestie idonee a determinare un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità oppure l'alterazione delle abitudini di vita, secondo la fattispecie richiamata dall'art. 612-bis c.p. Non è necessario che sia già accertato un reato né che le condotte superino definitivamente la soglia della rilevanza penale. Nel caso concreto, i toni utilizzati dal ricorrente e l'insistenza nella ricerca di contatti con l'ex convivente eccedevano le esigenze di comunicazione relative al figlio minore; la documentazione prodotta confermava la degenerazione del rapporto e l'alterazione delle abitudini di vita dell'ex convivente. La reciprocità della conflittualità non escludeva la responsabilità del ricorrente, poiché era l'ex convivente ad avere subito le ingerenze e ad aver modificato le proprie abitudini. Il Collegio ha escluso che la controversia costituisse una mera fisiologica crisi familiare o che la qualifica dell'istante quale appartenente alla Polizia di Stato avesse determinato un trattamento di favore. È stata inoltre ritenuta legittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata previa audizione personale, poiché l'ammonimento deve poter essere adottato con immediatezza, sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, e l'art. 8 rimette al Questore la valutazione sulla necessità di ulteriori indagini. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
“Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale [...] la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta”
L'ammonimento è una misura orale cautelare, preventiva e dissuasiva, adottabile dal Questore sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, senza necessità di previo accertamento penale.
art. 612-bis c.p.
“condotte reiterate, minacce o molestie” atte a cagionare un “perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero un “fondato timore per l'incolumità” oppure “da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”
Le condotte che costituiscono il presupposto dell'ammonimento sono quelle riconducibili, sul piano sostanziale, alla fattispecie degli atti persecutori, anche se non sia ancora intervenuto un accertamento penale.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Le garanzie della motivazione e della partecipazione procedimentale non impongono, per l'ammonimento questorile, la previa comunicazione di avvio né l'audizione personale, in ragione delle esigenze di immediatezza e prevenzione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa di prevenzione e dissuasione, adottata sulla base di una valutazione indiziaria e probabilistica, senza necessità di un previo accertamento della responsabilità penale o della consumazione del reato di atti persecutori.
- Il presupposto dell'ammonimento è costituito da condotte reiterate, minacce o molestie riconducibili sul piano sostanziale alla fattispecie degli atti persecutori e idonee a provocare grave e perdurante ansia o paura, fondato timore per l'incolumità o alterazione delle abitudini di vita.
- Le esigenze di celerità e di immediata protezione della persona offesa consentono al Questore di adottare l'ammonimento senza previa comunicazione di avvio del procedimento e senza previa audizione dell'autore delle condotte, quando ritenga sufficienti gli elementi già acquisiti.
- La conflittualità reciproca tra ex conviventi non esclude l'adozione dell'ammonimento nei confronti di uno dei soggetti quando gli elementi acquisiti evidenzino, a suo carico, condotte insistenti e invasive idonee a determinare l'alterazione delle abitudini di vita dell'altra persona.
- La circostanza che i contatti tra ex conviventi siano collegati alla gestione di un figlio minore non legittima modalità di comunicazione insistenti o conflittuali eccedenti le esigenze genitoriali; le controversie sulle decisioni relative al minore devono essere affrontate nelle sedi competenti.
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