Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del G.I.P. del Tribunale di Cosenza dell'ordinanza questorile (DASPO e obbligo di presentazione) lamentando: carenza di motivazione e di fumus in relazione all'attribuibilità della condotta (assenza di fotogrammi e indizi concreti), mancata valutazione della memoria difensiva; insufficiente motivazione sulla pericolosità sociale e sulla recidiva; mancanza di adeguata motivazione dei presupposti di necessità e urgenza e dedotto che il provvedimento era stato notificato tardivamente ed eseguito prima della convalida; e infine illegittimità e vessatorietà delle modalità dell'obbligo di presentazione (doppia firma) nonché inidoneità a tener conto dell'attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato. Ha richiamato i criteri richiesti per la convalida (necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e ha ritenuto che il G.I.P. avesse adeguatamente valutato l'informativa della DIGOS con allegati, desumendo la riconducibilità della condotta del ricorrente alle ipotesi dell'art. 6 L. n. 401/1989 (essere stato colto con volto travisato mentre inseguiva e tentava di colpire persone nell'ambito di scontri tra tifoserie). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della pericolosità, anche in ragione della recidiva, e congrua la durata delle prescrizioni. Quanto alla necessità/urgenza, la convalida è stata adottata entro tempi compatibili e non è provato che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice. Sulle modalità di presentazione e sulla incompatibilità con il lavoro, la Corte ha ritenuto le allegazioni difensive generiche e ha richiamato la possibilità, prevista dalla legge, di concordare con il Questore modalità diverse in caso di esigenze lavorative gravi e comprovate. In conclusione il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, commi 1, 2, 5 e 8
Disciplina il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione; la convalida giudiziale riguarda l'obbligo di presentazione (per la libertà personale) mentre il divieto di accesso è provvedimento di polizia amministrativa; ai fini della convalida occorrono necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; per i recidivi la legge prevede una durata minima più lunga e la possibilità di autorizzazioni per esigenze comprovate ai sensi del comma 8.
Norme processuali e giurisprudenza richiamata
richiamo a principi giurisprudenziali (termini di 48 ore per esercizio delle difese, giurisprudenza di legittimità su convalida e motivazione)
La giurisprudenza afferma che la convalida non può intervenire prima di 48 ore dalla notifica per consentire le deduzioni difensive; il giudice può implicitamente escludere la fondatezza delle memorie se dal tenore del provvedimento risulta l'analisi e la valutazione; incombe sul destinatario provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida se la censura è basata su tale premessa.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la convalida di un DASPO occorre dimostrare in modo specifico e documentato che il G.I.P. non ha avuto effettivo materiale su cui fondare la convalida (es. assenza di informativa o allegati) o che la convalida è intervenuta prima che il destinatario potesse esercitare il diritto di difesa nei termini minimi (48 ore).
- La mera dichiarazione difensiva generica non è sufficiente a invalidare la misura: il giudice può ritenere implicitamente infondate le deduzioni se dal provvedimento risulta l'esame delle memorie.
- La recidiva aumenta nettamente le probabilità di accoglimento della misura e determina limiti minimi di durata previsti dalla norma; perciò contestare la pericolosità legata alla recidiva richiede elementi concreti che smentiscano la natura reiterata dei comportamenti.
- Per censurare la necessità/urgenza bisogna provare che il provvedimento è stato eseguito concretamente prima della convalida o che mancavano elementi oggettivi di prossimità delle competizioni; altrimenti la gravità della condotta e la prossimità di altre partite possono giustificare la decisione.
- Le prescrizioni di presentazione anche per le trasferte possono essere legittime se adeguatamente motivate dalla pericolosità del soggetto; chi invoca incompatibilità lavorativa deve fornire prova dettagliata e documentata delle impossibilità concrete, e può utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 6 (comma 8) per concordare modalità alternative con il Questore.
- In generale, per efficacia impugnatoria è fondamentale produrre documentazione probatoria specifica (fotogrammi, registrazioni, attestazioni orarie, certificazioni lavorative) che contrasti puntualmente le affermazioni contenute nell'informativa di polizia.
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