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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del G.I.P. del Tribunale di Cosenza dell'ordinanza questorile (DASPO e obbligo di presentazione) lamentando: carenza di motivazione e di fumus in relazione all'attribuibilità della condotta (assenza di fotogrammi e indizi concreti), mancata valutazione della memoria difensiva; insufficiente motivazione sulla pericolosità sociale e sulla recidiva; mancanza di adeguata motivazione dei presupposti di necessità e urgenza e dedotto che il provvedimento era stato notificato tardivamente ed eseguito prima della convalida; e infine illegittimità e vessatorietà delle modalità dell'obbligo di presentazione (doppia firma) nonché inidoneità a tener conto dell'attività lavorativa del ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato. Ha richiamato i criteri richiesti per la convalida (necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e ha ritenuto che il G.I.P. avesse adeguatamente valutato l'informativa della DIGOS con allegati, desumendo la riconducibilità della condotta del ricorrente alle ipotesi dell'art. 6 L. n. 401/1989 (essere stato colto con volto travisato mentre inseguiva e tentava di colpire persone nell'ambito di scontri tra tifoserie). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della pericolosità, anche in ragione della recidiva, e congrua la durata delle prescrizioni. Quanto alla necessità/urgenza, la convalida è stata adottata entro tempi compatibili e non è provato che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice. Sulle modalità di presentazione e sulla incompatibilità con il lavoro, la Corte ha ritenuto le allegazioni difensive generiche e ha richiamato la possibilità, prevista dalla legge, di concordare con il Questore modalità diverse in caso di esigenze lavorative gravi e comprovate. In conclusione il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, commi 1, 2, 5 e 8

    Disciplina il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione; la convalida giudiziale riguarda l'obbligo di presentazione (per la libertà personale) mentre il divieto di accesso è provvedimento di polizia amministrativa; ai fini della convalida occorrono necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; per i recidivi la legge prevede una durata minima più lunga e la possibilità di autorizzazioni per esigenze comprovate ai sensi del comma 8.

  • Norme processuali e giurisprudenza richiamata

    richiamo a principi giurisprudenziali (termini di 48 ore per esercizio delle difese, giurisprudenza di legittimità su convalida e motivazione)

    La giurisprudenza afferma che la convalida non può intervenire prima di 48 ore dalla notifica per consentire le deduzioni difensive; il giudice può implicitamente escludere la fondatezza delle memorie se dal tenore del provvedimento risulta l'analisi e la valutazione; incombe sul destinatario provare l'esecuzione del provvedimento prima della convalida se la censura è basata su tale premessa.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la convalida di un DASPO occorre dimostrare in modo specifico e documentato che il G.I.P. non ha avuto effettivo materiale su cui fondare la convalida (es. assenza di informativa o allegati) o che la convalida è intervenuta prima che il destinatario potesse esercitare il diritto di difesa nei termini minimi (48 ore).
  • La mera dichiarazione difensiva generica non è sufficiente a invalidare la misura: il giudice può ritenere implicitamente infondate le deduzioni se dal provvedimento risulta l'esame delle memorie.
  • La recidiva aumenta nettamente le probabilità di accoglimento della misura e determina limiti minimi di durata previsti dalla norma; perciò contestare la pericolosità legata alla recidiva richiede elementi concreti che smentiscano la natura reiterata dei comportamenti.
  • Per censurare la necessità/urgenza bisogna provare che il provvedimento è stato eseguito concretamente prima della convalida o che mancavano elementi oggettivi di prossimità delle competizioni; altrimenti la gravità della condotta e la prossimità di altre partite possono giustificare la decisione.
  • Le prescrizioni di presentazione anche per le trasferte possono essere legittime se adeguatamente motivate dalla pericolosità del soggetto; chi invoca incompatibilità lavorativa deve fornire prova dettagliata e documentata delle impossibilità concrete, e può utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 6 (comma 8) per concordare modalità alternative con il Questore.
  • In generale, per efficacia impugnatoria è fondamentale produrre documentazione probatoria specifica (fotogrammi, registrazioni, attestazioni orarie, certificazioni lavorative) che contrasti puntualmente le affermazioni contenute nell'informativa di polizia.

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