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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40327/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile sito in Palermo per il prezzo complessivo di euro 70.000, con previsione contrattuale che il saldo di euro 14.000 sarebbe stato pagato dal compratore dopo la cancellazione di alcune ipoteche e la conclusione della procedura di condono/sanatoria edilizia. I venditori hanno ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo prezzo; il compratore ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale di Monza e poi dall'appello a Milano. In cassazione il compratore ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, la violazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo: da un lato ha sostenuto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, invocando il foro esclusivo del luogo in cui si trova l'immobile ex art. 21 c.p.c. perché la lite riguarderebbe diritti reali immobiliari; dall'altro ha lamentato che la Corte d'appello non avesse valorizzato una comunicazione del Comune di Palermo del 10.8.2015, dalla quale risultava la mancata presentazione della perizia giurata in originale e della documentazione necessaria, con asserito impedimento al rilascio della concessione in sanatoria e del certificato di abitabilità.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla competenza territoriale, affermando che la causa non aveva ad oggetto un diritto reale su immobile ma un'azione personale di pagamento del saldo prezzo, sicché era correttamente applicato il foro facoltativo delle obbligazioni e non il foro rei sitae. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla documentazione comunale tardivamente prodotta, perché il ricorrente non aveva rispettato l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., omettendo di riprodurre e localizzare puntualmente il documento nel fascicolo. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dovuto il saldo del prezzo, rilevando che le ipoteche erano state cancellate e che la procedura amministrativa si era conclusa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1498 c.c.

    richiamato come base del forum destinatae solutionis individuato nei gradi di merito per il pagamento del saldo prezzo

  • art. 21 c.p.c.

    il foro del luogo in cui si trova l'immobile opera solo per le cause aventi ad oggetto diritti reali immobiliari in senso proprio, non per le azioni personali di pagamento

  • art. 20 c.p.c.

    nelle controversie relative a diritti di obbligazione il creditore può scegliere il foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure basate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto e non ne indica con precisione la collocazione e l'acquisizione nel fascicolo

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi violazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 26 L.R. n. 35/1985

    richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione urbanistico-edilizia necessaria per la sanatoria

Massime di principio

  • La competenza territoriale esclusiva del foro del luogo in cui si trova l'immobile si applica solo alle controversie che hanno ad oggetto l'accertamento o la costituzione di diritti reali immobiliari, non alle azioni personali dirette al pagamento di somme collegate a un contratto di compravendita.
  • Se la domanda mira al pagamento del saldo prezzo di vendita, la causa resta personale e l'attore può avvalersi del foro facoltativo delle obbligazioni relativo al luogo di adempimento.
  • In cassazione le censure fondate su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive o riproduce il contenuto rilevante e non ne precisa esattamente la collocazione processuale e documentale.
  • La deduzione di un fatto sopravvenuto o di un documento decisivo non basta, da sola, a superare l'apprezzamento di merito quando il ricorso non rispetta l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Quando la condizione contrattuale sospensiva del pagamento del saldo risulta avverata secondo l'accertamento di merito, il venditore conserva il diritto alla corresponsione della somma residua.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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