Cassazione Penale, Ordinanza n. 11385/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dalla motivazione emerge che in fatto era stato valorizzato un "narcotest" descritto nella sentenza impugnata come esame basato su reazioni chimiche al contatto di specifici reagenti con la sostanza. Il ricorrente ha dedotto censure sulla penale responsabilità, ritenute dalla Corte aspecifiche e manifestamente infondate, e censure sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul giudizio di bilanciamento tra circostanze e sulla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011 in relazione al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità o comunque infondati, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità erano aspecifiche e manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza che riconosce rilievo probatorio al narcotest in caso di condanna per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, escludendo vizi nel giudizio di bilanciamento tra circostanze e ribadendo la perdurante operatività del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la giurisprudenza che attribuisce rilevanza probatoria al narcotest ai fini della condanna per il reato di stupefacenti di lieve entità.
art. 69, quarto comma, c.p.
Viene richiamato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche nei confronti della recidiva reiterata, ritenuto ancora vigente.
art. 99, quarto comma, c.p.
La Corte afferma che permane il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
Corte costituzionale n. 183 del 2011
È richiamata dal ricorrente e considerata dalla Corte nel valutare la dedotta censura sul bilanciamento tra circostanze, senza ravvisare la denunciata incidenza sul divieto di prevalenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in contestazioni aspecifiche della valutazione di responsabilità già compiuta dai giudici di merito, specie quando la motivazione impugnata risulti coerente e non manifestamente illogica.
- Nel giudizio relativo ai reati in materia di stupefacenti, il narcotest può assumere rilevanza probatoria quale elemento del compendio indiziario o probatorio a fondamento della condanna, se valorizzato in modo coerente dai giudici di merito.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo vizio del giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma si limitano a prospettare una diversa lettura della disciplina delle attenuanti e della recidiva.
- Resta operante il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, e la sua applicazione non è elisa dal solo richiamo alla giurisprudenza costituzionale ove non si dimostri un concreto errore del giudice di merito.
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