Cassazione Penale, Sentenza n. 44024/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP di Ascoli Piceno che aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora per il delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 2 bis c.p.). Le censure del difensore vertevano su vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria: omissione di valutazione del tempo intercorso tra il fermo e la formalizzazione della denuncia, assenza di controlli sui passeggeri, incertezze nel riconoscimento degli oggetti, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dopo il fermo per mancata garanzia delle tutele, inattendibilità del riconoscimento della vittima, lacunosità dell'informativa di P.G., mancata differenziazione delle posizioni dei fermati, stato di incensuratezza del ricorrente, errata prognosi in ordine alla pena e assenza di indici di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che molte delle doglianze siano questioni attinenti al fermo di P.G. e all'udienza di convalida (provvedimenti autonomamente impugnabili) e non suscettibili di essere riallacciate nell'odierno giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, confutando puntualmente i rilievi difensivi, e aveva considerato il rischio di reiterazione fondato sulle modalità commissive (programmazione, professionalità, trasferte e concorso) che indicano contiguità a contesti criminali; ha dunque negato rilievo decisivo allo stato di incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata come base procedurale per la trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso; la Corte segnala che il procedimento è stato svolto ai sensi della norma che disciplina modalità semplificate di trattazione.
Codice penale, art. 640, comma 2 n. 2-bis
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
Indicata come la fattispecie penalmente contestata (truffa aggravata) sulla quale il GIP ha fondato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora.
Codice di procedura penale, art. 27
ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen.
La Corte osserva che le doglianze relative al fermo di P.G. e alla convalida non possono essere riversate nell'ordinanza ex art. 27 c.p.p., poiché quei provvedimenti sono autonomamente impugnabili; in sostanza limiti alla rilevabilità di alcune questioni nel presente rimedio.
Massime di principio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e dimostrare la decisività degli elementi omessi: rilievi generici o aspecifici sono causa di inammissibilità.
- I profili relativi al fermo di polizia giudiziaria e all'udienza di convalida costituiscono rimedi autonomi e non sempre possono essere riesaminati in altre sedi cautelari o di riesame; vanno impugnati nei termini e nella sede competente.
- Il giudizio sulla gravità indiziaria è valutazione di merito motivata sul complesso degli elementi: la difesa deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice mostrando errori decisivi, non solo dubbi formali.
- Lo stato di incensuratezza dell'indagato non è di per sé determinante a escludere esigenze cautelari quando risultino modalità delittuose che evidenziano programmazione, professionalità o collegamenti a contesti criminali.
- Per contestare l'attendibilità di riconoscimenti, sequestri o dichiarazioni è necessario indicare elementi concreti e decisivi di contraddittorietà o vizio procedurale, non semplici parole di dubbio.
- Il rischio di reiterazione viene valutato anche sulla base del modus operandi (trasferte, concorso, organizzazione); per contrastarlo occorre produrre elementi che rendano implausibile tale prognosi.
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